Cassazione Penale, Sentenza n. 26204/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda un conflitto negativo di competenza territoriale insorto tra due uffici GIP in relazione a più procedimenti riuniti o connessi, riguardanti tre imputati. Un primo giudice aveva ritenuto competente l'ufficio di L'Aquila per alcuni fatti, valorizzando la maggiore gravità e risalenza temporale di reati di cui all'art. 512-bis c.p. commessi nel circondario di Foggia, e trasmesso gli atti. Il secondo giudice, investito del rinvio a giudizio, ha invece ritenuto più grave, per uno degli imputati, il delitto di usura con aggravante mafiosa di cui agli artt. 644, commi 1 e 5, e 416-bis.1 c.p., commesso a Pescara, e per gli altri due imputati ha applicato i criteri di connessione di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p., ritenendo attratti i loro reati dal delitto più grave. Il ricorso/conflitto ha quindi richiesto alla Corte di individuare quale ufficio GIP fosse competente per i diversi capi di imputazione, anche distinguendo tra i reati dell'imputato principale e quelli dei coimputati. La Corte ha risolto il conflitto separando i fatti: ha ritenuto connessi solo alcuni capi, ha individuato per essi il reato più grave, ha applicato il criterio del primo reato in caso di pari gravità, e ha attribuito gli altri fatti ai tribunali territorialmente competenti per il luogo di consumazione, confermando in particolare la competenza di Foggia per i capi contestati ai coimputati in concorso con l'imputato principale.
La decisione
La Corte ha deciso il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di L'Aquila - Ufficio GIP per i reati dei capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 14; del Tribunale di Foggia - Ufficio GIP per i capi 11 e 12; del Tribunale di Pescara - Ufficio GIP per i capi 7, 10 e 13; del Tribunale di Grosseto - Ufficio GIP per il capo 8. Ha ordinato la trasmissione di copia degli atti ai Tribunali di Foggia, Pescara e Grosseto, e la restituzione degli atti originali al Tribunale di L'Aquila. In sostanza, il conflitto è stato risolto mediante una ripartizione delle competenze per singoli capi, applicando i criteri di connessione e di reato più grave, con attribuzione finale di alcuni procedimenti all'ufficio distrettuale e degli altri ai giudici territorialmente competenti.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati contestati, ma nel caso concreto non è stato assunto come criterio decisivo per attrarre tutta la competenza quando risultava più grave, per alcuni capi, il diverso delitto di usura aggravata.
Indicato come delitto più grave tra quelli connessi, perché punito con pena edittale più elevata in ragione delle aggravanti contestate.
L'aggravante è valorizzata come indice di collegamento/identica finalità tra le condotte e come fonte di competenza funzionale della procura distrettuale e del giudice distrettuale.
Usato per individuare la connessione tra reati commessi da più persone in concorso e tra reati uniti da continuazione o connessione teleologica.
Applicato per determinare la competenza territoriale tra giudici aventi uguale competenza per materia, attribuendola al giudice del reato più grave o, a parità di gravità, del primo reato.
Richiamato come reato che, nel caso concreto, risultava teleologicamente connesso al tentativo di estorsione commesso nella stessa data e località.
Richiamato unitamente all'art. 582 c.p. per il delitto di lesioni aggravate indicato tra i fatti connessi.
Massime di principio
- Quando più reati sono ascritti al medesimo imputato in luoghi diversi, la competenza territoriale va ricostruita applicando i criteri di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., non limitandosi al solo luogo di consumazione del singolo fatto.
- La connessione rilevante può derivare dal concorso di persone, dalla continuazione o dalla connessione teleologica; in assenza di una reale unitarietà del disegno criminoso, i fatti non possono essere attratti in blocco al medesimo giudice.
- Ai fini dell'art. 16 c.p.p., il "reato più grave" coincide con quello sanzionato dalla pena edittale più elevata; se i reati connessi sono di pari gravità, la competenza spetta al giudice del primo reato commesso.
- La contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può incidere sulla qualificazione della gravità del fatto e sulla competenza funzionale del giudice distrettuale, ma solo per i capi rispetto ai quali la connessione risulti effettivamente configurabile.
- La connessione tra reati commessi da coimputati non comporta automaticamente l'attrazione di tutti i fatti a favore del medesimo ufficio; occorre verificare, per ciascun capo, se il vincolo di connessione sia realmente contestato e se permanga il criterio territoriale del luogo di consumazione.
- In presenza di più gruppi di fatti non tutti connessi tra loro, il conflitto di competenza si risolve mediante la separazione degli atti e l'attribuzione di ciascun capo al giudice territorialmente competente.
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