Cassazione Civile, Ordinanza n. 21610/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (rappresentante associativo)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014, con cui l'amministrazione finanziaria contestava la perdita delle agevolazioni fiscali in favore di una associazione sportiva dilettantistica, per asserita perdita del requisito della decommercializzazione e per il coinvolgimento in un meccanismo fraudolento di false sponsorizzazioni. L'avviso veniva notificato alla persona fisica quale presidente dell'associazione e quindi ritenuta responsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell'ente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente, rilevando che l'Ufficio si era limitato ad affermare la responsabilità solidale del soggetto in quanto operante in nome e per conto dell'associazione, senza provare le concrete ragioni oggettive della chiamata in causa né l'effettiva ingerenza nell'attività negoziale dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza avesse invertito l'onere della prova: secondo l'Ufficio, sarebbe spettato al chiamato in solido dimostrare la propria estraneità alla gestione dell'ente, mentre l'Ufficio avrebbe dovuto provare soltanto la qualità di rappresentante dell'associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, non è sufficiente la mera titolarità della carica, ma occorre la prova della concreta attività negoziale svolta per conto dell'ente e della creazione di rapporti obbligatori con i terzi. Poiché nel caso concreto l'Ufficio non aveva allegato né provato tale concreta attività, la decisione impugnata era corretta nel negare la responsabilità solidale. La Corte ha inoltre precisato che non era in discussione la diversa ipotesi della responsabilità tributaria del legale rappresentante, nella quale rileva anche il corretto adempimento degli obblighi fiscali; nel caso esaminato, tuttavia, l'Ufficio non aveva neppure dedotto una specifica contestazione di inadempimento agli obblighi tributari personali del rappresentante. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non deriva dalla mera carica rivestita, ma dall'attività negoziale concretamente svolta per l'ente e dalla creazione di rapporti obbligatori con i terzi.
L'onere di provare i presupposti della responsabilità solidale grava su chi la invoca in giudizio.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
È stato richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha deciso la controversia facendo applicazione del riparto dell'onere probatorio e dei principi sulla responsabilità ex art. 38 c.c.
Richiamato solo indirettamente in relazione al trasferimento d'azienda nel testo, ma non pertinente al caso concreto e non centrale nella decisione.
art. 13378 del 2016, Sez. U.
Richiamato in tema di dichiarazione integrativa fiscale, quale precedente evocato dalla Corte per descrivere gli obblighi del rappresentante fiscale.
Massime di principio
- La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non può essere affermata sulla sola base della qualifica formale di presidente o rappresentante: occorre dimostrare la concreta attività negoziale svolta per conto dell'ente.
- Chi invoca in giudizio la responsabilità ex art. 38 c.c. deve provare i fatti costitutivi della pretesa, e in particolare l'effettiva ingerenza del soggetto nella gestione dell'ente e nei rapporti con i terzi.
- La responsabilità ex art. 38 c.c. ha natura accessoria e di garanzia ex lege rispetto al debito dell'associazione, ma non coincide con un debito proprio del rappresentante.
- Nel contenzioso tributario relativo alle associazioni non riconosciute, la responsabilità del legale rappresentante non può essere automatica: occorre distinguere tra la responsabilità ex art. 38 c.c. e la diversa ipotesi della responsabilità per omesso o inesatto adempimento degli obblighi tributari personali del rappresentante.
- Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio comporta il rigetto della pretesa di corresponsabilità personale del soggetto indicato come rappresentante dell'associazione.
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