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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03976/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio, l'amministratore e alcuni condomini convenivano il comune chiedendo accertarsi l'estinzione per non uso ultraventennale di un diritto di passaggio a uso pubblico costituito con scrittura privata autenticata su mappali di proprietà condominiale. Il tribunale accoglieva la domanda. In appello, il comune contestava la legittimazione attiva del condominio e dell'amministratore; la corte d'appello accoglieva il gravame ritenendo che l'amministratore non fosse legittimato ad agire in azioni reali non meramente conservative e che i singoli condomini dovessero prestare consenso unanime ai sensi dell'art. 1108, comma 3, c.c. I ricorrenti denunciavano: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. sulla legittimazione attiva; 2) violazione degli artt. 1108, 1130, 1131, 1136 c.c. e art. 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per erronea applicazione dell'art. 1108, comma 3, c.c. a un'azione di estinzione di un diritto reale altrui e non di costituzione; 3) violazione del giudicato interno, perché il tribunale aveva riconosciuto la legittimazione dei singoli condomini e tale statuizione non era stata impugnata dal comune; 4) ulteriore violazione di norme sulla tutela della cosa comune, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che l'azione di estinzione per non uso del diritto di passaggio a uso pubblico gravante sul bene condominiale fosse diretta a liberare il condominio da un peso e non comportasse un atto dispositivo soggetto all'unanimità prevista per la costituzione di diritti reali su beni comuni. Ha inoltre rilevato che la legittimazione dei singoli condomini era già stata riconosciuta in primo grado e non specificamente censurata in appello, con conseguente giudicato interno. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato per censurare il vizio motivazionale della sentenza d'appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 360 c.p.c.

    usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione

  • art. 1108 c.c.

    applicabile alle ipotesi di costituzione di diritti reali o locazioni ultranovennali su beni comuni; non pertinente all'azione di estinzione di un diritto reale altrui

  • art. 1130 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno dei poteri dell'amministratore

  • art. 1131 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della legittimazione processuale dell'amministratore

  • art. 1136 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di deliberazioni assembleari e legittimazione

  • art. 1139 c.c.

    richiamato come norma di rinvio alle regole della comunione per il condominio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sotto il profilo della valutazione delle prove

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato interno formatosi su capi non impugnati

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato interno

  • art. 949 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale azione a tutela della proprietà contro pretese altrui

  • art. 1073 c.c.

    richiamato in relazione all'estinzione per non uso di diritti reali

  • art. 2939 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela dei diritti reali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di agire in giudizio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 1073 c.c.

    norma invocata per la prescrizione estintiva per non uso del diritto di passaggio

  • art. 949 c.c.

    norma richiamata in chiave di azione negatoria per contestare diritti reali altrui

Massime di principio

  • L'art. 1108, comma 3, c.c. riguarda gli atti dispositivi di costituzione di diritti reali su beni comuni o di locazioni ultranovennali e non può essere esteso all'azione con cui si chiede l'accertamento dell'estinzione di un peso gravante sul bene comune per non uso.
  • Quando l'azione è diretta a far dichiarare l'estinzione di un diritto reale altrui sul bene comune, non si versa in un atto di disposizione pregiudizievole per i condomini, ma in un'azione conservativa o comunque favorevole alla liberazione del bene da un vincolo.
  • La legittimazione processuale dei singoli condomini, una volta riconosciuta dal primo giudice e non specificamente censurata in appello, si consolida per giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
  • L'azione negatoria o comunque di accertamento dell'inesistenza o estinzione di un diritto reale altrui su un bene di proprietà comune può essere proposta anche da un solo comproprietario, salvo diverse preclusioni processuali o sostanziali non emerse nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniPossessoImpugnazioni
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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