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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19621/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nippoli impugna la sentenza di applicazione della pena per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e il dispositivo, denunciando errata qualificazione giuridica del fatto e illegittimità della pena: il Giudice avrebbe accolto un accordo relativo al capo 6) per il quale non era stata esercitata l'azione penale, mentre l'imputazione formale (decreto che dispose il giudizio immediato) contestava solo il reato di associazione (capo 1). In secondo luogo lamenta omesso esame degli elementi che dimostrerebbero la sua estraneità (mancata ammissione della responsabilità, poche conversazioni rilevanti, ruolo marginale).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza di applicazione della pena ha applicato una pena relativa al capo 6), che non era stato oggetto di esercizio dell'azione penale nei confronti di Nippoli e non era neppure compreso nell'accordo. È stata quindi riscontrata una illegittimità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e condanna. La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Il secondo motivo (omesso esame della prova sulla non responsabilità) è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); obbligo del giudice di verificare il contenuto dell'accordo e di motivare, anche sinteticamente, la congruità della pena rispetto alla qualificazione del fatto.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena a specifiche fattispecie (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena). La Corte ricorda che l'erronea qualificazione è sindacabile solo se manifesta.

  • art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto nell'art. 448 il comma 2-bis, restringendo i motivi di impugnazione contro le sentenze di patteggiamento e indicandone i limiti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in primo grado in tema di cause di proscioglimento; nel caso la Corte rileva che il GIP aveva escluso cause di proscioglimento richiamando la prova acquisita, ma il profilo decisivo per la Cassazione è la discrepanza tra imputazione e dispositivo.

  • art. 114 cod. pen.

    Riferita alla circostanza attenuante (anche nel testo del dispositivo iniziale come valutata dal GIP); la sentenza di merito aveva riconosciuto l'attenuante prevalente sull'aggravante rispetto al capo contestato, ma tale valutazione non soccorre laddove la pena è stata inflitta per reato non imputato.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; nel caso il capo 1) riguardava l'associazione, cui realmente si riferiva il decreto che ha disposto il giudizio immediato, mentre il capo 6) — a cui la sentenza ha fatto riferimento nel calcolo della pena — riguardava altri soggetti e non era stato esercitato l'azione penale nei confronti di Nippoli.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso come norma sul vizio di motivazione/violazione di legge impugnabile in Cassazione; la Corte si è pronunciata nell'ambito dei limiti di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis.

Massime di principio

  • In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il giudice deve verificare che la pena e la qualificazione giuridica risultino correlate ai capi di imputazione effettivamente contestati: qualsiasi disallineamento che comporti l'applicazione di una pena per un reato non oggetto di esercizio dell'azione penale può determinare l'illegittimità della sentenza.
  • L'impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento è limitata (art. 448, comma 2-bis): possono essere censurate, tra l'altro, l'assenza di correlazione tra richiesta e dispositivo e l'errata qualificazione manifestamente eccentrica rispetto all'imputazione; pertanto i difensori devono concentrarsi su queste censure quando impugnano tali sentenze.
  • Il riferimento in udienza al calcolo della pena di un coimputato non può supplire alla mancanza di un accordo o all'assenza di esercizio dell'azione penale sul capo per il quale viene poi applicata la pena: è essenziale che il verbale e la proposta di patteggiamento riflettano con chiarezza i reati coperti dall'accordo.
  • Se emerge che la sentenza ha applicato la pena per un reato non contestato, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio quando il vizio è fondato e assorbente e disporre la trasmissione degli atti al giudice del merito per l'ulteriore corso.
  • Quando il convenuto dichiara ripetutamente innocenza o vi sono elementi che suggeriscono una valutazione non univoca della prova, tali profili vanno espressamente considerati dal giudice; tuttavia, nel rito del patteggiamento la verifica delle questioni probatorie avviene in forma più sintetica e l'annullabilità per vizi motivazionali è circoscritta.

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