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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19165/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato il decreto impugnato per nullità del collegio in ragione della partecipazione del giudice delegato incompatibile/astenuto, e ha rinviato al Tribunale di Vicenza in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società appaltante)

La controversia

La società appaltante aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società appaltatrice dopo che il Tribunale aveva ammesso in chirografo, escludendo la prededuzione, un credito di euro 100.000 e aveva escluso un ulteriore credito di euro 53.002 chiesto in prededuzione. La lite nasceva da due vicende: da un lato, il pagamento effettuato dalla società appaltante a favore di una subappaltatrice per lavori elettrici eseguiti nell'ambito di un appalto/subappalto connesso alla procedura; dall'altro, un accordo relativo alle spese sostenute per la rimessione in pristino di danni da frana, da portare in compensazione con una trattenuta cauzionale. In cassazione la ricorrente proponeva otto motivi: 1) nullità del decreto perché il collegio era composto anche dal giudice delegato che aveva curato la verifica del passivo e poi dichiarato la propria incompatibilità/astensione; 2) violazione delle norme sul contraddittorio e sul procedimento per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del decreto di esecutività per difformità tra quanto deciso in udienza e il provvedimento depositato; 3-4) omesso esame circa l'insorgenza del debito successivamente alla domanda di concordato e circa la fattura emessa prima dell'esecuzione dei lavori, nonché la mancata sospensione dei contratti; 5) violazione dell'art. 161, comma 7, l.fall. per avere ritenuto straordinario il pagamento della fattura alla subappaltatrice e quindi non autorizzato; 6) omesso esame della circostanza che i contratti di appalto e subappalto erano ancora pendenti e non sciolti; 7) omesso esame della fonte aquiliana del credito per i danni da frana, imputata alla mancata messa in sicurezza dell'area da parte della fallita; 8) violazione delle regole sulla compensazione per avere opposto un credito della curatela a titolo di deposito cauzionale ritenuto non esigibile. La Corte ha accolto solo il primo motivo, ritenendo che la partecipazione al collegio del giudice delegato che aveva svolto la verifica dello stato passivo e che aveva dichiarato la propria incompatibilità integrasse una causa di astensione obbligatoria con conseguente nullità della decisione; tutti gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 10, l.fall.

    "il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio"

    La norma impedisce la partecipazione al collegio che decide l'opposizione allo stato passivo del giudice delegato che ha seguito la verifica del passivo.

  • art. 51 c.p.c.

    La conoscenza della causa come magistrato di un altro grado del processo integra una causa di astensione obbligatoria.

  • art. 158 c.p.c.

    La partecipazione al collegio di un giudice obbligato all'astensione comporta nullità della decisione.

  • art. 95, comma 3, l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento al procedimento di formazione del decreto di esecutività dello stato passivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al contraddittorio e alla partecipazione delle parti.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parametro per contestare la natura straordinaria del pagamento effettuato nel corso della procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 56, comma 2, l.fall.

    Richiamato per censurare la compensazione operata dal Tribunale.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato per contestare la compensazione dei crediti.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato per contestare la compensazione giudiziale/legale del controcredito.

Massime di principio

  • Il giudice delegato che abbia svolto le attività di verifica dello stato passivo non può comporre il collegio chiamato a decidere l'opposizione allo stato passivo; la sua partecipazione determina una nullità insanabile della decisione.
  • Quando il giudice obbligato all'astensione dichiara espressamente la propria incompatibilità e viene sostituito, egli perde la legittimazione a far parte del collegio decidente; non è onere della parte proporre ricusazione per far valere il vizio.
  • La nullità derivante dalla partecipazione al collegio di un giudice incompatibile assorbe gli altri motivi di ricorso, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di un vizio di composizione del collegio, la Corte non affronta le ulteriori censure di merito, le quali restano assorbite e demandate al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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