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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44175/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava le condanne per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.: Lobello è ritenuto responsabile per aver denunciato un sinistro inesistente al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo; Cito è ritenuto responsabile quale testimone che avrebbe precostituito un elemento probatorio (affermazione che la ghiaia proveniente dal camion di D'Ettorre avrebbe scheggiato il parabrezza del pullman). In cassazione sono state dedotte, tra l'altro, l'inattendibilità della sola deposizione della persona offesa, la mancata motivazione sulla base delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni testimoniali (sostanzialmente: la dichiarazione del 1.7.2013 non attesterebbe la presenza di Cito al sinistro), la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per causa di non punibilità per danno risibile, e, con riferimento a Cito, il fatto che la sua dichiarazione del 1.7.2013 sarebbe successiva alla data di commissione indicata nel capo di imputazione (30.5.2013), sicché il reato ascritto sarebbe già consumato e, al più, configurabile il reato meno grave di cui all'art. 482 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che si trattava di una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) e che l'appello aveva esaminato il medesimo materiale probatorio: pertanto non è ammissibile il sindacato in sede di legittimità sul travisamento della prova, salvo che l'appello abbia valorizzato atti probatori non esaminati dal primo giudice (circostanza non sussistente). La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la correlazione tra entità del danno e meccanismo causale prospettato. Ha considerato infondata l'eccezione sulla mancata prova della presenza di Cito, ritenendo che la dichiarazione del 1.7.2013 potesse soltanto essere resa da chi era presente al fatto. Ha altresì ritenuto corretta la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, valutando l'entità del danno e la modalità collusiva della condotta. L'eccezione sulla temporalità della dichiarazione di Cito è stata giudicata inammissibile perché richiedeva una valutazione fattuale non devoluta alla Corte di Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che punisce la frode nel conseguimento di erogazioni pubbliche o private assicurative; la Corte ha confermato che i fatti (denuncia di sinistro non avvenuto e testimonianza precostituita) rientrano in questa fattispecie.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma relativa alla simulazione di reato; evocata dai difensori quale reato eventualmente più lieve da considerare se il fatto fosse già consumato, ma la Corte ha ritenuto la questione di merito non ammissibile in cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ha ritenuto che non ricorressero i presupposti (entità del danno e modalità collusive), valutazione non sindacabile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • principio giurisprudenziale della "doppia conforme"

    Principio consolidato secondo cui, in presenza di due decisioni conformi di primo e secondo grado, la Suprema Corte non può sindacare la valutazione delle prove, salvo che il giudice d'appello abbia valorizzato atti probatori nuovi non esaminati in primo grado.

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione limita il sindacato sulle prove: per ottenere ammissione del ricorso per travisamento della prova è necessario dimostrare che l'appello ha valorizzato nuovi atti probatori non esaminati dal primo giudice.
  • Le contestazioni sull'attendibilità di una sola testimonianza (anche della persona offesa) devono essere trattate come questioni di merito; la mera discrepanza o la presunta impossibilità materiale sollevata in cassazione non è sufficiente a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
  • L'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto) è valutato in concreto dai giudici di merito considerando entità del danno e modalità della condotta; la sua esclusione motivata non è agevolmente sindacabile in Cassazione.
  • Eccezioni riguardanti la temporalità delle dichiarazioni rispetto alla data indicata nel capo di imputazione implicano valutazioni fattuali: se non adeguatamente svolte nei gradi precedenti, risultano inammissibili in sede di legittimità.
  • Per progettare un ricorso in Cassazione efficace su questioni di prova occorre una specifica e circostanziata deduzione del travisamento probatorio, indicando quali atti nuovi il giudice d'appello avrebbe utilizzato o quale errore logico-consequenziale è stato commesso nella valutazione delle fonti probatorie.

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