Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12690/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del 17/05/2022 con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta alla correzione di un errore materiale nel calcolo della pena (rideterminata nella sentenza del 26/11/2020). Il ricorrente deduceva che si trattava di un errore aritmetico palese (somma delle pene detentive prima della riduzione per il rito: 13 anni e 4 mesi, anziché 13 anni e 6 mesi) emendabile in sede esecutiva, lamentando altresì violazione/errata applicazione di norme processuali e sostanziali e carenze motivazionali.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale e palese di mero calcolo, non riconducibile a valutazioni discrezionali, emendabile in sede esecutiva ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rideterminato la pena nella misura di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione (pari a un terzo in meno della pena corretta di 13 anni e 4 mesi), avvalendosi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.; la decisione è motivata in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte d'appello per dichiarare inammissibile l'istanza; nel provvedimento impugnato è stata richiamata come fondamento procedurale per la decisione di inammissibilità dell'istanza di correzione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento normativo in relazione alla sentenza di merito che aveva inflitto la pena oggetto di calcolo; non è stato oggetto di interpretazione decisiva nella Cassazione.

  • art. 1 cod. pen.

    Richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente (censure di illegittimità sostanziale), ma non specificamente interpretato nella decisione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato tra le norme denunciate (criteri di determinazione della pena), ma la Cassazione si è concentrata sulla natura meramente aritmetica dell'errore e non su nuova applicazione di questo articolo.

  • art. 25 Cost.

    Censurato dal ricorrente in via generale; la sentenza non sviluppa un'interpretazione diretta di tale norma nel merito della correzione dell'errore materiale.

  • art. 7 Cedu

    Richiamato dal ricorrente tra le censure di illegittimità, senza che la Corte lo utilizzi per fondare la decisione sulla correzione del calcolo.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Menziionato tra le norme denunciate; la sentenza non fornisce un'interpretazione applicativa specifica di tale articolo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme impugnate dal ricorrente; non è stata centrale per la decisione sulla correzione materiale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme indicate per definire i motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione); la Corte le prende in considerazione ai fini dell'esame del motivo dedotto.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Interpretata come la procedura attraverso la quale può essere emendato in sede esecutiva un errore materiale di mero calcolo; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio al caso concreto.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Articolo utilizzato dalla Corte di Cassazione per annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione è chiara e la questione non complessa; la Corte l'ha applicato per fissare la pena corretta.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)

    Richiamata per il principio secondo cui l'illegittimità della pena in sede esecutiva è rilevabile solo se la sanzione non è prevista dall'ordinamento o eccede il limite legale, salvo errori macroscopici e palesi di calcolo che rendono la pena sostanzialmente illegale; la Corte si è allineata a questa distinzione per qualificare l'errore come materiale e correggibile.

Massime di principio

  • Un errore aritmetico palese nel calcolo della pena (mero errore materiale) può essere corretto in sede esecutiva, anche attraverso la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., senza necessità di impugnarlo esclusivamente in sede di merito.
  • Se l'errore di calcolo è 'macroscopico e palese' e determina una sostanziale illegalità della pena, il giudice dell'esecuzione o la Cassazione possono intervenire per correggere la pena; se, invece, la questione implica valutazioni discrezionali o di merito, essa deve essere sollevata nei normali gradi di impugnazione.
  • Quando la correzione è semplice, documentabile e applicabile secondo principi consolidati, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando un nuovo giudizio di merito.
  • In casi simili, il difensore dovrebbe fornire calcoli chiari e confrontabili che dimostrino l'errore materiale, richiedendo esplicitamente l'applicazione dell'art. 130 c.p.p. e, se necessario, invocando la correzione diretta da parte della Cassazione quando la questione non richiede istruttoria ulteriore.
  • Se l'errore comportasse una pena non prevista o eccedente i limiti legali, il giudice dell'esecuzione può intervenire anche oltre la mera correzione aritmetica; viceversa, gli aggiustamenti di valutazione del quantum punitivo rientrano nelle impugnazioni ordinarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.