Cassazione Civile, Ordinanza n. 35330/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza di correzione dell'errore materiale è stata rigettata perché il mancato richiamo esplicito del contributo unificato nella liquidazione degli esborsi non integra errore materiale: la sua rifusione è già ricompresa nella condanna alle spese. La Corte ha inoltre precisato che, per la natura del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese né sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo alla proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., una parte ha chiesto di correggere l'ordinanza nella parte in cui erano stati liquidati in suo favore soli euro 200,00 per esborsi, sostenendo che non fosse stato considerato anche l'importo del contributo unificato da essa anticipato, documentato in euro 1.036,00. La Corte ha però ritenuto infondata l'istanza, osservando che il contributo unificato, quando la parte vittoriosa ottiene la condanna alle spese, grava ex lege sulla parte soccombente e la relativa restituzione è già implicitamente compresa nella statuizione sulle spese, senza necessità di correzione per errore materiale. Il pagamento resta verificabile anche in sede esecutiva mediante la ricevuta. La Corte ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese del procedimento di correzione e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per la natura non impugnatoria del procedimento.
Norme richiamate
norma richiamata solo come base procedurale della proposta di definizione nel giudizio di legittimità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non si applica al procedimento di correzione di errore materiale, perché privo di natura impugnatoria.
il contributo unificato è qualificato come obbligazione ex lege che segue la soccombenza e la condanna alle spese.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa, quando vi sia condanna della controparte alle spese, è restituito dalla parte soccombente per effetto della statuizione sulle spese, anche se non menzionato espressamente nel dispositivo.
- La mancata indicazione del contributo unificato nella liquidazione degli esborsi non configura di regola un errore materiale emendabile, se dal provvedimento emerge la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
- La prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato può essere richiesta e verificata anche in fase esecutiva mediante la relativa ricevuta.
- Nei procedimenti di correzione di errore materiale, per la loro natura non impugnatoria, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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