Cassazione Penale, Sentenza n. 8865/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Le censure principali: (1) inutilizzabilità delle chat della piattaforma Sky ECC acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.E.I.) dall'autorità giudiziaria francese per mancata trasmissione dei supporti informatici, dei verbali delle operazioni e dei nastri/registrazioni, con pregiudizio per il diritto di difesa; (2) illegittimità e apprensione indiscriminata di dati di una collettività indifferenziata (violazione del principio di proporzionalità, art. 15 Cost. e art. 8 Cedu), e assenza di tutela giurisdizionale nello Stato estero; (3) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione circa l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, dato il tempo trascorso e il comportamento favorevole del ricorrente (arresti domiciliari, autorizzazioni e misura alternativa già concessa in passato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi alla luce dei principi consolidati dalle Sezioni Unite (in particolare riguardo alla utilizzazione delle intercettazioni acquisite all'estero tramite O.E.I. su piattaforme criptate), affermando che la disciplina applicabile è l'art. 270 c.p.p., e che non è necessaria una preventiva autorizzazione giudiziaria italiana per l'emissione dell'O.E.I. Ha escluso che la mancata trasmissione dei verbali o dei supporti informatici comporti, di per sé, inutilizzabilità della prova quando non sia prevista sanzione specifica e se il difensore non abbia chiesto espressamente l'accesso al supporto. Ha ritenuto inoltre congrua la motivazione circa il pericolo di recidiva, basata su elementi concreti di stabile inserimento del Capriotti nel traffico internazionale di stupefacenti e su fatti commessi durante misure alternative precedenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma penale sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti, fonte della contestazione penale a carico dell'imputato.
art. 606 comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento formale dei motivi di cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto processuale).
Dispositivo richiamato come parametro di riferimento per valutare l'ammissibilità e l'utilizzabilità in Italia di prove acquisite all'estero tramite O.E.I.; le Sezioni Unite hanno affermato la sua applicabilità anche per intercettazioni effettuate su piattaforme criptate con captatori informatici.
Norma collegata all'acquisizione di atti/processi penali dall'estero; la giurisprudenza citata esclude che l'omessa trasmissione di supporti comporti automaticamente inutilizzabilità ai sensi di questo articolo.
Norma relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni; richiamata nel quadro normativo che il giudice nazionale deve applicare nel valutare le risultanze acquisite dall'estero.
Richiamato per escluderne l'applicabilità alle intercettazioni disposte da autorità straniere nell'ambito di cooperazione internazionale: le Sezioni Unite hanno precisato che non disciplina le O.E.I. in questo ambito.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle acquisizioni di atti da autorità straniere; interpretata nel senso che non impone il deposito dei provvedimenti giudiziari stranieri autorizzativi come condizione di utilizzabilità in Italia.
art. 6 Direttiva 2014/41/UE
Richiamata la questione se sia necessaria autorizzazione giudiziaria nazionale prima dell'utilizzo: la Corte ha ritenuto che la disciplina nazionale (art. 270 c.p.p.) possa non richiedere tale preventiva autorizzazione nel caso concreto.
art. 15 Cost.
Principio costituzionale invocato dal ricorrente in tema di limitazioni delle comunicazioni; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione mirata al PIN di un indagato non configuri violazione in assenza di prova della lesione dei diritti fondamentali.
art. 8 Cedu
Diritti alla privacy invocati dal ricorrente; la Corte ha stabilito che l'onere di allegazione della violazione grava sul difensore e che non è stata dimostrata una lesione degli standard CEDU alla base dell'inutilizzabilità.
Normativa sulla protezione dei dati richiamata dal ricorrente: la Corte ha chiarito che tale disciplina non regola l'attività di intercettazione penale e non è pertinente a limitare l'utilizzabilità delle intercettazioni penali ottenute tramite O.E.I.
Massime di principio
- Le prove ottenute tramite Ordine Europeo di Indagine da autorità straniere sono valutate dal giudice nazionale secondo l'art. 270 c.p.p.; non è automaticamente richiesta una preventiva autorizzazione del giudice italiano quando l'O.E.I. è stata emessa e le risultanze sono compatibili con l'ordinamento italiano.
- L'omessa trasmissione al fascicolo italiano di verbali operativi o dei supporti informatici non determina automaticamente inutilizzabilità delle intercettazioni: l'onere della difesa è di chiedere/esibire tali elementi e di allegare e provare la violazione dei diritti fondamentali.
- Spetta al difensore allegare fatti e prove da cui inferire la lesione di diritti fondamentali (art. 8 CEDU / art. 15 Cost.); mere deduzioni generiche non bastano a far escludere l'utilizzabilità delle prove.
- L'acquisizione deve essere circoscritta e riferita a soggetti indagati: l'utilizzabilità è meno problematica quando le chat o i dati riguardano PIN/utenze di soggetti già indagati e collegati all'indagine italiana.
- Sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) il giudice valuta gli elementi concreti e cronologici: la presenza di condotte successive o commesse in costanza di misure alternative può rafforzare la necessità della custodia cautelare.
- Nel difendere casi analoghi, è strategico chiedere formalmente accesso ai supporti informatici, ai verbali di estrazione e alle registrazioni, oltre a specificare e documentare le violazioni dei diritti fondamentali per consentire al giudice di pronunciare sull'inutilizzabilità.
- Le decisioni delle Sezioni Unite su materie di cooperazione internazionale configurano il quadro interpretativo prevalente: contestazioni isolate alla metodologia di acquisizione devono confrontarsi con tali principi giurisprudenziali.
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