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Ordinanza

Ordinanza n. 129/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità riportato all’esito della prima prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella prima prova scritta dell’esame di abilitazione forense, conosciuto il 1° aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative all’insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, alla disparità di trattamento rispetto agli elaborati di altri candidati e all’erroneità o illogicità della valutazione della commissione. L’elaborato era stato redatto nell’interesse del Comune convenuto in una controversia risarcitoria nella quale gli eredi chiedevano sia il danno da perdita del rapporto parentale sia i danni sofferti dal congiunto prima del decesso; la candidata avrebbe omesso di trattare tali voci di danno, sia nell’an sia nel quantum, concentrandosi eventualmente sulla responsabilità da cose in custodia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, anche dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e della Corte costituzionale n. 175 del 2011, il voto numerico sia idoneo a esprimere una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense. Ha inoltre rilevato che la valutazione della commissione è connotata da ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità, ossia di palese erroneità o irragionevolezza; tali vizi sono apparsi prima facie insussistenti, con conseguente verosimile infondatezza anche della censura di disparità di trattamento. Infine, ha escluso una manifesta illogicità della valutazione di insufficienza rispetto ai criteri predeterminati e alla traccia, poiché l’elaborato non aveva affrontato, senza giustificazione, uno dei temi centrali della prova, cioè il danno da perdita del rapporto parentale e il danno patito dal congiunto fino al decesso, nei profili dell’an e del quantum. La richiesta di sospensione è stata quindi respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 2051 c.c.

    Rileva quale possibile profilo della responsabilità da cose in custodia, ma il TAR ha ritenuto decisiva, ai fini della valutazione dell’elaborato, l’omessa trattazione delle domande risarcitorie relative al danno parentale e alle sofferenze patite dal congiunto.

Massime di principio

  • Nell’esame di abilitazione alla professione forense, il voto numerico attribuito all’elaborato può costituire motivazione sufficiente del giudizio di non idoneità, secondo l’orientamento consolidato richiamato dal giudice.
  • La valutazione delle commissioni degli esami di abilitazione forense costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità, intesa come palese erroneità o irragionevolezza.
  • Non è manifestamente illogico il giudizio di insufficienza di un elaborato che ometta di affrontare uno dei temi centrali indicati dalla traccia, anche quando sviluppi adeguatamente altri profili giuridici della questione.
  • La censura di disparità di trattamento nella valutazione di prove concorsuali o abilitanti non può trovare accoglimento, in sede cautelare, in assenza di una prima evidenza di erroneità manifesta della valutazione contestata e di concreta comparabilità con gli elaborati posti a confronto.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

Testo integrale

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