Cassazione Civile, Ordinanza n. 14904/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre lavoratori a tempo pieno, con orario ordinario dal lunedì al sabato e riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, avevano lavorato la domenica 4 dicembre 2016. La società aveva poi fatto fruire il riposo compensativo nei giorni 7 e 8 dicembre 2016, coincidenti con festività infrasettimanali e con giorni di apertura del punto vendita secondo la programmazione aziendale. In primo grado era stata riconosciuta la pretesa dei lavoratori al riposo compensativo; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello della società e respinto la domanda, ritenendo che il CCNL demandasse la disciplina del lavoro domenicale alla contrattazione di secondo livello, che l’accordo aziendale del 22 gennaio 2016 attribuisse all’azienda la facoltà di programmare il lavoro domenicale e che tale accordo potesse derogare anche alla disciplina legale delle festività. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 140, 141 e 144 del CCNL Terziario, della L. n. 260/1949, dell’art. 8 L. n. 148/2011 e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il CCNL già prevede il riposo compensativo per il lavoro domenicale e che l’accordo aziendale non lo deroga né può derogare al diritto individuale di astenersi dal lavoro nelle festività; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata prova della programmazione di turni di lavoro nei giorni festivi in cui sarebbe stato collocato il riposo compensativo, assumendo che la società era onerata di provare che in quei giorni era prevista la prestazione lavorativa e non la semplice fruizione del riposo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo ai lavoratori il diritto a un giorno di riposo compensativo per la prestazione resa nella domenica 4 dicembre 2016. Ha quindi condannato la società a riconoscere tale riposo, in aggiunta ai riposi già spettanti ad altro titolo, e ha regolato le spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 141 c.c.n.l. Terziario del 18.7.2008
"Nell'ambito della contrattazione di secondo livello ... la materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello"
rinvia alla contrattazione di secondo livello la disciplina delle modalità del lavoro domenicale e del riposo settimanale, ma non introduce una deroga implicita al diritto al riposo compensativo previsto dalla legge e dal CCNL.
art. 144 c.c.n.l. Terziario del 18.7.2008
"le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% ... fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo"
riconosce espressamente il diritto al riposo compensativo per il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale.
art. 9 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
"Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica"
fonte legale del riposo settimanale; il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica nei casi previsti, ma la norma non disciplina né comprime il distinto diritto al riposo nelle festività infrasettimanali.
art. 8, comma 2-bis, L. 14 settembre 2011, n. 148
la Corte non affronta la riconducibilità dell’accordo aziendale a tale previsione, ritenendola questione assorbita dopo aver escluso che l’accordo derogasse al diritto al riposo compensativo.
artt. 2 e 5 L. 27 maggio 1949, n. 260
disciplinano in modo completo ed autosufficiente il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali; tale diritto non può essere neutralizzato unilateralmente dal datore di lavoro né desunto per implicito da una programmazione aziendale.
i criteri interpretativi dei contratti collettivi impongono di non ricavare deroghe implicite a diritti del lavoratore quando il testo contrattuale non le preveda espressamente.
indica il rito camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza.
Massime di principio
- Il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale trova fondamento nella disciplina legale e nel contratto collettivo; una contrattazione di secondo livello può regolare le modalità organizzative del lavoro domenicale, ma non si presume idonea a sopprimere o derogare in peius a tale diritto senza una previsione espressa.
- Il diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, previsto dalla legge sulle festività, è un diritto soggettivo pieno e non può essere escluso da una scelta unilaterale del datore di lavoro, neppure se motivata da esigenze produttive o da una programmazione aziendale delle aperture.
- La rinuncia al riposo nelle festività infrasettimanali può derivare solo da un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, oppure da accordi sindacali stipulati da organizzazioni cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato; non basta il mero silenzio del contratto collettivo o dell’accordo aziendale.
- Nell’interpretazione degli accordi collettivi occorre distinguere con nettezza il riposo settimanale compensativo dal diverso diritto a non lavorare nei giorni festivi: la disciplina dell’uno non può essere utilizzata per comprimere l’altro per via implicita.
- Quando la decisione di merito si fonda su una lettura errata delle fonti collettive e legali, la cassazione può decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la pretesa sia già definita dalla documentazione in atti.
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