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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3597 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.D. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 54/31/12 del 24 aprile 2012, che aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittimi la cartella di pagamento relativa a un debito IRPEF emerso dal controllo automatizzato della dichiarazione 2004 (Modello Unico 2005) e il successivo preavviso di fermo amministrativo. Con cinque motivi ha contestato, in primo luogo, l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate; inoltre, la validità della notificazione della cartella, eseguita mediante deposito presso la casa comunale di Lavena Ponte Tresa, benché avesse trasferito la residenza a Milano il 18 febbraio 2008 e il trasferimento risultasse all’anagrafe tributaria dal 7 aprile 2008. Ha anche dedotto l’assenza delle ricerche di reperibilità, il decorso del termine di 30 giorni previsto per l’efficacia della variazione e la mancata spedizione dell’avviso di deposito con raccomandata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo: l’Agenzia delle entrate, già parte del giudizio e titolare del credito tributario, era legittimata a proporre appello, anche se la censura riguardava la notificazione della cartella. Ha accolto il secondo e il quarto motivo, ritenendo invalida la notificazione: alla data rilevante B.D. si era trasferito a Milano e il trasferimento risultava all’anagrafe tributaria; inoltre, la cartella si era perfezionata il 24 maggio 2008, oltre 30 giorni dalla variazione risultante dal 7 aprile 2008. Di conseguenza, il contribuente aveva conosciuto la pretesa soltanto con il fermo amministrativo, senza una valida notificazione degli atti precedenti. Il terzo e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per valutare gli altri motivi di opposizione e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. n. 600/1973

    La notificazione in oggetto - la cui validità è stata contestata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo - è stata eseguita mediante deposito nella casa comunale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), senza però che ne sussistessero tutti i presupposti.

    Il deposito nella casa comunale è valido soltanto se ne ricorrono i presupposti di legge. Nel caso concreto non lo era, poiché il contribuente si era trasferito in un altro Comune e il trasferimento era conoscibile dall’Amministrazione attraverso l’anagrafe tributaria.

  • Art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Nè la notificazione in questione poteva ritenersi valida in forza del differimento di efficacia della variazione anagrafica di cui all'art. 60 cit., comma 3. Ciò perchè essa, come è pacifico in causa, venne tentata il 29 aprile 2008 ma si perfezionò, appunto in esito al decorso di otto giorni dal deposito presso la casa comunale, soltanto il 24 maggio 2008; e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dalla variazione anagrafica ultima del 7 aprile 2008.

    Il differimento dell’efficacia della variazione anagrafica non salva la notificazione quando questa si perfeziona oltre i 30 giorni rilevanti. Occorre considerare la data di perfezionamento della notifica, non soltanto quella del tentativo.

  • Art. 1188 c.c.

    Tale partecipazione al giudizio, del resto, trovava giustificazione e fondamento nella circostanza che quest'ultimo aveva formulato contestazioni relative non soltanto al fermo amministrativo ed alla notificazione della prodromica cartella di pagamento, ma anche all'asserita decadenza dell'erario dalla potestà impositiva. Il giudizio riguardava pertanto anche il fondamento della pretesa creditoria dell'amministrazione finanziaria, con riguardo alla quale l'agente per la riscossione operava quale mero destinatario del pagamento, secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1188 c.c..

    Quando la controversia investe anche il fondamento del credito tributario, l’agente della riscossione può operare come destinatario del pagamento, mentre la titolarità della pretesa resta in capo all’Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Per valutare una notifica tributaria eseguita mediante deposito nella casa comunale, occorre verificare sia i presupposti della modalità utilizzata sia le informazioni anagrafiche disponibili all’Amministrazione alla data della notificazione.
  • Se il contribuente ha trasferito la residenza e il cambiamento risulta all’anagrafe tributaria, la notifica presso il precedente Comune può essere invalida quando il trasferimento è già efficace secondo i termini applicabili.
  • Per il computo del termine rilevante rispetto alla variazione anagrafica va considerata la data in cui la notificazione si perfeziona, non solo quella in cui viene tentata.
  • Se non risulta validamente notificato alcun atto prodromico, il contribuente può contestare la pretesa quando ne viene a conoscenza attraverso un successivo atto della riscossione, come un preavviso di fermo; la decisione sulla validità della notifica non definisce però, da sola, gli ulteriori motivi di opposizione.
  • La legittimazione a impugnare può spettare sia all’ente titolare del credito tributario sia all’agente della riscossione nei diversi gradi del giudizio; l’ente impositore può quindi proporre appello anche in una controversia che comprenda censure sulla notificazione della cartella.

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