Cassazione Penale, Sentenza n. 29879/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di una motrice utilizzata per il trasporto di gasolio sottratto alle accise. La ricorrente ha dedotto la propria estraneità ai fatti, invocando la buona fede della società proprietaria, l'esistenza di un valido contratto di noleggio che trasferiva la disponibilità del mezzo al conduttore e che esonerava la proprietaria da oneri di verifica sull'uso del veicolo; ha inoltre censurato la motivazione circa la proporzionalità della misura e il pericolo nel ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il terzo proprietario che chiede l'esenzione da confisca deve provare non solo la buona fede, ma anche che non poteva prevedere, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'illecito impiego del veicolo da parte di terzi e che non è incorso in un difetto di vigilanza. La Corte ha ritenuto generiche le allegazioni della ricorrente, limitate al contratto di noleggio, e non idonee a dimostrare l'imprevedibilità e la vigilanza effettivamente svolta. Ha inoltre ricordato che in materia di misure cautelari reali la cassazione è limitata ai vizi di diritto e non all'adeguatezza della motivazione, salvo vizi motivazionali radicali, non ravvisati nel caso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995
Norma sostanziale richiamata come disposizione in relazione al reato di sottrazione di oli minerali alle accise; la motrice era stata sequestrata come strumentale al reato contestato ai sensi di tale normativa.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma applicata dal giudice di merito; la Corte osserva che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo per vizio di legge, e non per contestare ordinariamente la motivazione del giudice del riesame.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiama il divieto di impugnare in cassazione i vizi di motivazione in materia di misure cautelari reali, salvo che si tratti di vizi di motivazione tali da configurare violazione di legge (motivazione del tutto mancante o radicalmente carente).
Richiamato in tema di requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione; la Corte conferma che solo motivazioni radicalmente carenti possono integrare una violazione di legge.
Norma applicata per la liquidazione delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle Ammende.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU (Convenzione EDU)
Richiamato nella giurisprudenza citata: la confisca del mezzo di un terzo proprietario non viola necessariamente il diritto di proprietà previsto dall'art. 1 del Protocollo 1, se l'ingerenza è proporzionata al fine legittimo perseguito; la Corte del merito aveva ritenuto la misura non sproporzionata nel caso concreto.
Massime di principio
- Il terzo proprietario di un bene sequestrato per essere utilizzato in un reato non è esentato automaticamente dalla confisca: deve provare non solo la propria buona fede, ma anche la concreta impossibilità di prevedere l'illecito impiego del bene da parte di terzi e l'assenza di un difetto di vigilanza.
- La mera esistenza di un contratto di noleggio o locazione non è di per sé sufficiente a dimostrare l'imprevedibilità dell'uso illecito del mezzo; occorrono elementi specifici sulla natura del noleggio, sulle modalità di trasferimento e controllo della disponibilità e sulle cautele adottate dal proprietario.
- In materia di misure cautelari reali la cassazione è limitata ai vizi di diritto; i motivi che ripropongono valutazioni di merito o censure generiche sulla motivazione già adeguatamente e logicamente esposta dal giudice del gravame sono inammissibili.
- Il giudice del riesame ha ampia discrezionalità nel valutare la proporzionalità della misura e il pericolo nel ritardo; tali valutazioni difficilmente possono essere disattese in sede di legittimità salvo profili di illegittimità di diritto o motivazioni radicalmente carenti.
- La riproposizione di argomentazioni già esaminate e non integrate con elementi nuovi rilevanti rende probabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'imposizione delle spese e sanzioni previste (es. contributo alla Cassa delle Ammende).
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