Cassazione Penale, Sentenza n. 1559/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il GIP ha sostituito la pena detentiva (2 anni e 4 mesi di reclusione e €2.000 di multa) con la detenzione domiciliare. Il ricorso denuncia l'assenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e l'omessa valutazione della sanzione più favorevole proposta dall'istante.
La decisione
La corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizi di motivazione. Ha constatato che il giudice dell'esecuzione non ha valutato compiutamente la richiesta del lavoro di pubblica utilità né ha motivato adeguatamente la scelta della detenzione domiciliare come unica pena sostitutiva idonea al reinserimento sociale. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per un nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, che dovrà colmare il vuoto motivazionale e valutare anche l'istanza di lavoro sostitutivo alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95, comma 1
Attribuisce al Giudice per le indagini preliminari la funzione di giudice dell'esecuzione per le istanze di sostituzione della pena; disciplina la competenza per le richieste presentate dal condannato.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53
«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater».
Stabilisce i limiti oggettivi per la sostituzione delle pene detentive brevi e le possibili alternative (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) in funzione della durata della pena.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
«1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. 3. Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria. 4. In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità ... nonché delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti ... e delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria...»
Attribuisce al giudice un potere discrezionale vincolato dall'obbligo di motivazione: deve scegliere la pena sostitutiva più idonea al reinserimento sociale, indicandone le ragioni e, quando opta per semilibertà o detenzione domiciliare, motivare specificamente perché il lavoro di pubblica utilità risulta inidoneo.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (personalità del colpevole, modalità del fatto, attenuanti/agggravanti) che devono essere considerati anche nella scelta della pena sostitutiva; richiamato come parametro di valutazione da rispettare nella motivazione.
codice di procedura penale, art. 444
Richiamato quale riferimento procedurale alla applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), menzionato nel testo normativo di art. 53 come contesto in cui opera la sostituzione.
Massime di principio
- La sostituzione delle pene detentive brevi è discrezionale ma richiede una motivazione puntuale: il giudice deve indicare perché sceglie una pena sostitutiva piuttosto che un'altra, soprattutto se esclude il lavoro di pubblica utilità in favore della detenzione domiciliare.
- L'art. 58 impone che, quando si applicano la semilibertà o la detenzione domiciliare, siano specificate le ragioni per ritenere inidoneo il lavoro di pubblica utilità; la mera affermazione della scelta senza argomentazione è vizio di motivazione.
- Il giudice deve ancorare la valutazione ai criteri generali di cui all'art. 133 c.p. (personalità del condannato, modalità del fatto, finalità rieducative), e queste considerazioni devono emergere nella motivazione.
- La mancata valutazione di una istanza presentata dal condannato (es. lavoro di pubblica utilità) costituisce motivo di annullamento: il giudice di rinvio potrà riconsiderare tutte le alternative sulla base di elementi istruttori e delle prescrizioni utili alla prevenzione del rischio di recidiva.
- Per il difensore: nelle istanze di sostituzione è utile documentare aspetti rilevanti per la scelta della pena (condizioni di salute, familiari, lavoro, dipendenze, progetti concreti per pubblico servizio) e chiedere espressa valutazione motivata. Per il giudice: motivare espressamente l'incidenza di tali elementi nella scelta della pena sostitutiva.
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