Cassazione Penale, Sentenza n. 7878/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per il delitto continuato di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali e assistenziali relative alle mensilità da febbraio a settembre 2010. Il motivo unico denunciava la prescrizione del reato, sostenendo che, alla data della sentenza di secondo grado (30/03/2021), era decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto che il dies a quo per la prescrizione coincidesse con il 16/10/2010 (giorno successivo al termine ultimo per l'adempimento relativo alla mensilità di settembre 2010), ha considerato operante la causa di sospensione trimestrale prevista dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 463/1983 (conv. L. n. 638/1983) e, tenuto conto della recidiva specifica infraquinquennale dell'imputata (che ha determinato un aumento del termine prescrizionale), ha ritenuto che il termine complessivo di prescrizione di nove anni (sei + tre) si sia compiuto il 14/01/2020, anteriore alla pronuncia della Corte d'appello, con conseguente estinzione del reato e annullamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e che è stata richiamata quale fondamento formale della doglianza (violazione di legge).
Richiamato nel combinato con altri articoli per determinare il periodo di prescrizione applicabile al reato contestato.
Utilizzato per considerare l'effetto della recidiva specifica sull'aumento del termine prescrizionale, contribuendo al computo del periodo finale (aumento del termine originario).
art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen.
Richiamato insieme agli artt. 157 e 160 per qualificare la recidiva specifica infraquinquennale e il suo effetto sul calcolo della prescrizione.
art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463/1983 (conv. L. n. 638/1983)
Prevede una causa di sospensione trimestrale del corso della prescrizione con riferimento ai delitti di omesso versamento delle ritenute INPS; la Corte ne ha riconosciuto l'operatività nel caso di specie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini della sintesi del motivo di ricorso presentato in cassazione (esigenza di conformazione del motivo alle disposizioni procedurali).
Massime di principio
- Per i reati continuati di omesso versamento delle ritenute INPS la prescrizione decorre dal giorno successivo al termine ultimo per il versamento relativo all'ultima mensilità contestata (dies a quo = giorno dopo la scadenza del pagamento).
- Occorre verificare eventuali cause speciali di sospensione (es. art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463/1983) che possono spostare la decorrenza utile della prescrizione o interrompere il corso del termine.
- La recidiva specifica infraquinquennale può aumentare il termine prescrizionale: nel calcolo vanno considerate le maggiorazioni previste dagli artt. richiamati (157, 160, 99 c.p.), che possono rendere più lunga la durata utile della prescrizione ma non impedire l'estinzione se il termine complessivo è già decorso prima della sentenza definitiva.
- Se la prescrizione è maturata prima della decisione di secondo grado o dell'eventuale giudicato, la Corte è tenuta ad annullare la condanna senza rinvio per il reato estinto.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione la data dell'ultima mensilità non versata, gli eventuali atti interruttivi o sospensivi e la presenza o meno di recidiva, perché tali elementi determinano il computo finale della prescrizione.
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