Cassazione Penale, Sentenza n. 30810/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza irrevocabile, perché il condannato non aveva adempiuto all'obbligo, posto a condizione del beneficio, di restituire il dipinto oggetto della sottrazione. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione dell'art. 165 c.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato, neppure sommariamente, le sue condizioni economiche e l'effettiva possibilità di adempiere entro il termine, né la sopravvenuta impossibilità di restituire il bene perché non più in suo possesso; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 2794 c.c., assumendo che il quadro gli sarebbe stato consegnato a garanzia di un credito verso un terzo che aveva incassato il prezzo di acquisto e non lo aveva restituito, con conseguente asserito diritto di ritenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché la verifica delle condizioni economiche è pertinente quando la condizione del beneficio riguardi il pagamento della provvisionale o il risarcimento del danno, mentre qui l'obbligo imposto era la restituzione del bene e non vi era prova di impossibilità o seria difficoltà di adempiere; il secondo perché la questione del preteso diritto di ritenzione era già stata definita nel giudizio di cognizione, con esclusione irrevocabile dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo al condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di obblighi, la mancata esecuzione non determina automaticamente la revoca; rileva la concreta valutazione dell'inadempimento e dell'eventuale impossibilità di adempiere, ma la verifica delle condizioni economiche è pertinente solo quando la condizione sia il pagamento di somme di denaro o il risarcimento del danno.
La dedotta esistenza di un diritto di ritenzione non è scrutinabile come motivo utile contro la revoca quando la questione sia già stata definita in sede di cognizione con esclusione del credito posto a base della ritenzione.
«il giudice può chiedere alla autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio»
Il giudice dell'esecuzione dispone di poteri istruttori discrezionali e motivati; spetta al soggetto interessato allegare e dimostrare l'assoluta impossibilità dell'adempimento, mentre il giudice valuta attendibilità e rilevanza dell'impedimento dedotto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di un obbligo diverso dal pagamento di somme di denaro o dal risarcimento del danno, la verifica delle condizioni economiche del condannato non è di regola decisiva ai fini della revoca del beneficio.
- La revoca della sospensione condizionale subordinata a un obbligo non è automatica: il giudice dell'esecuzione deve verificare se l'inadempimento sia effettivo e se il condannato abbia allegato e provato un'assoluta impossibilità o un impedimento serio all'adempimento.
- Nel procedimento esecutivo, il giudice può esercitare poteri istruttori, ma l'onere di allegare in modo specifico l'impedimento all'adempimento grava sul soggetto interessato.
- Questioni relative a pretesi diritti di ritenzione o a crediti posti a giustificazione del mancato adempimento non possono essere riproposte in esecuzione quando siano già state definitivamente escluse nel giudizio di cognizione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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