Cassazione Penale, Ordinanza n. 21760/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato o comunque pronunciato la decisione di merito, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe stato motivato in modo illogico o comunque insufficiente. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i giudici di merito avevano sorretto il diniego con motivazione congrua e non illogica, valorizzando soprattutto i precedenti penali di particolare gravità a carico dell'imputato, tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso e usura.
Norme richiamate
I criteri di cui all'art. 133 cod. pen. rilevano anche nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, compresa la condotta positiva successiva al reato, ma tale elemento può essere escluso da ragioni più rilevanti e preponderanti adeguatamente motivate.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su una motivazione congrua, non illogica e ancorata a elementi di segno negativo specificamente indicati.
- I precedenti penali di particolare gravità possono costituire, da soli o insieme ad altri elementi, ragione sufficiente per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In sede di legittimità il giudice di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito sul bilanciamento degli elementi rilevanti per le attenuanti generiche, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- La condotta positiva successiva al reato può essere considerata nella concessione delle attenuanti generiche, ma il suo rilievo può essere neutralizzato da circostanze ostative prevalenti, purché il giudice ne dia conto in motivazione.
Come è indicizzato
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