Cassazione Penale, Sentenza n. 36378/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
VERDURA impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza della Corte d'appello di Messina (15/12/2017), assumendo violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. e degli artt. 665 e 674 c.p.p., nonché omesso esame della documentazione e travisamento degli atti. Sostiene che la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 29/01/2019 si è limitata a determinare il trattamento sanzionatorio per fatti già accertati con la sentenza del 30/09/2015 (annullata in parte dalla Cassazione con rinvio), per cui l'accertamento di responsabilità sarebbe già divenuto irrevocabile anteriormente e non potrebbe dunque integrare la causa di revoca prevista dall'art. 168.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 2 c.p. si verifica quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione, venga pronunciata una condanna che diventi irrevocabile entro il termine di durata del beneficio a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza. Ha chiarito che rileva la formazione del giudicato esecutivo comprensivo della determinazione della pena e non solo l'accertamento di responsabilità in senso sostanziale: se una precedente sentenza è stata annullata e rinviata, fino alla definitiva pronuncia in sede di rinvio non si forma il giudicato esecutivo che può determinare la revoca. Ne consegue che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto integrata la causa di revoca e il ricorso è stato dichiarato infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 2, codice penale
La causa di revoca della sospensione condizionale si realizza quando per reati commessi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio sia pronunciata condanna divenuta irrevocabile entro il termine di durata del beneficio a partire dalla definitiva della prima sentenza.
art. 163, primo comma, codice penale
Stabilisce i termini di durata della sospensione condizionale (cinque anni per delitto, due per contravvenzione) cui fare riferimento per verificare se la condanna sopravvenuta diventa irrevocabile entro il periodo utile.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al rimborso delle spese.
artt. 665 e 674, codice di procedura penale
Norme processuali richiamate dal ricorrente (rispettivamente sul rito camerale e su impugnazioni e decisioni), ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura relativa alla loro violazione.
Massime di principio
- Per verificare la revoca della sospensione condizionale ex art. 168(1)(2) rileva la data di irrevocabilità della sentenza che condanna per il reato anteriore, non la sola data di commissione del reato.
- La revoca si determina se la condanna per il reato anteriore diventa irrevocabile entro il termine di durata della sospensione (5 anni per delitto, 2 per contravvenzione) a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio.
- Una sentenza annullata con rinvio non produce giudicato esecutivo fino alla definitiva pronuncia in sede di rinvio: pertanto, una pronuncia di rinvio che poi condanna costituisce la decisione rilevante ai fini della revoca solo quando diventa irrevocabile.
- Anche se alcuni punti di una pronuncia annullata (es. accertamento di responsabilità) risultassero oggettivamente incontestati, rimane necessario che si sia formato il giudicato esecutivo comprensivo della determinazione della pena per incidere sul beneficio della sospensione.
- Nelle impugnazioni contro revoca della sospensione condizionale è utile documentare chiaramente le date di passaggio in giudicato delle varie sentenze e dimostrare se e quando si è formato il giudicato esecutivo; l'assenza di tale titolo esecutivo è un argomento decisivo a favore dell'amministrazione della pena sospesa.
- Chi propone ricorso che venga rigettato può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.): valutare costi/benefici prima di impugnare.
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