Cassazione Penale, Sentenza n. 25163/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere che, accogliendo il riesame a favore di Pignata, aveva annullato il decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto (euro 1.787,00) per il reato di truffa aggravata. Il Procuratore contestava: errata qualificazione giuridica dei fatti; illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere omesso e trascurato elementi indiziari (note e segnalazioni dell'ente, cancellazione di dati dai data base, chat e comportamenti dei dirigenti) e per non avere considerato che l'indagato non avrebbe sempre svolto le 20 ore settimanali e avrebbe percepito integrazioni orarie superiori al dovuto. Chiedeva la riclassificazione del fatto (anche alla luce della giurisprudenza su truffa finalizzata a erogazioni pubbliche) e la cassazione dell'ordinanza per violazione di legge e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso denunciava in massima parte vizi di motivazione e contestazioni di merito non consentiti in sede di cassazione avverso ordinanze di riesame, essendo ammessa la cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; la censura sulla qualificazione giuridica (art. 640 bis / art. 316 ter) è stata ritenuta generica e manifestamente infondata in quanto il Tribunale del Riesame aveva motivato l'impossibilità di ravvisare la fattispecie di truffa aggravata e aveva applicato correttamente i principi giurisprudenziali che distinguono la truffa dall'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter). Quindi nessuna violazione di legge emergente idonea a rendere il ricorso ammissibile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020) come modificato
Consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto in sede cautelare (richiamato per la modalità del procedimento dinanzi alla Corte).
Norma richiamata quale fondamento del sequestro preventivo del profitto delle condotte delittuose (misura disposta dal GIP oggetto di riesame).
art. 640, comma 2 e art. 640 bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di truffa aggravata; la decisione del riesame ha ritenuto insussistente il "fumus" di tale ipotesi rispetto alla condotta contestata.
Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante dichiarazioni false/autocertificazioni. La Corte ribadisce la distinzione tra tale reato e la truffa: in 316-ter manca l'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore; inoltre la soglia di punibilità prevista deve essere valutata per ogni singola condotta percettiva e non per somme sommate tra periodi diversi.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze del riesame in materia di misure reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge; di conseguenza le doglianze di merito o le censure puramente motivazionali (non configurabili come violazione di legge) sono inammissibili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le censure che mirano al merito o alla valutazione degli elementi indiziari sono inammissibili salvo che ricorra un vizio motivazionale talmente grave da configurare violazione di legge.
- Per far valere una "errata qualificazione giuridica" bisogna formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice del riesame; frasi e accuse generiche non sono sufficienti.
- Distinguere con attenzione tra truffa (art. 640 e 640-bis) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter): la truffa richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore, mentre 316-ter riguarda l'ottenimento mediante false autocertificazioni quando l'ente si limita a prendere atto delle dichiarazioni.
- Ai fini della rilevanza penale sotto l'art. 316-ter, la soglia di punibilità va valutata rispetto a ciascuna singola condotta percettiva e non sommando importi percepiti in momenti diversi.
- La mera allegazione di cancellazioni di dati informatici, mancanze organizzative o omissioni di controllo non sostituisce, da sola, la prova di un disegno criminoso; occorre dimostrare il nesso tra condotte occulte e la volontà di frodare l'ente erogatore.
- In sede cautelare per il sequestro del profitto è necessario che il giudice di merito (o di riesame) trovi il "fumus" del reato e il collegamento tra profitto e condotta delittuosa; la Corte di legittimità non riformerà tale valutazione se limitata a profili di merito.
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