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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38346/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con unico motivo, per carenza delle esigenze cautelari rispetto al pericolo di reiterazione del reato. Il ricorrente contestava la misura degli arresti domiciliari disposta per reati in concorso (artt. 110, 318, 321 c.p.) sostenendo la propria incensuratezza, il tempo trascorso dai fatti (gennaio 2019 - febbraio 2021), la presunta marginalità del ruolo, la rescissione dei rapporti con i coindagati e l'apertura di una nuova attività lavorativa (allevamento cani) come elementi a prova dell'assenza di pericolosità sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che la difesa non avesse confutato la motivazione del Tribunale del Riesame, che aveva adeguatamente indicato elementi a sostegno del pericolo di reiterazione: ampiezza temporale e ripetitività delle condotte, ruolo organizzativo del ricorrente nel mettere in contatto cittadini brasiliani e pubblici ufficiali corrotti, documentazione sequestrata (contratti), disponibilità di abitazioni per dichiarazioni di residenza, intercettazioni che evidenziavano circolarità informativa e spartizione degli introiti. La Corte ha confermato la congruità della scelta della misura detentiva (arresti domiciliari) con prescrizioni ulteriori (divieto di comunicazione e incontro) come deterrente. Per l'inammissibilità ha disposto condanna al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma processuale utilizzata come base dell'istanza del ricorrente per la revoca/sostituzione della misura cautelare; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento del riesame

  • art. 110 cod. pen.

    Richiesto per la contestazione in concorso di persone nel reato: il ricorrente è stato inquadrato come parte di un gruppo che operava con ruoli distinti (intermediario, funzionaria comunale, CAF)

  • art. 318 cod. pen.

    Richiesta in relazione al reato di corruzione di un pubblico ufficiale per l'ottenimento rapido di certificati di cittadinanza dietro compenso; la motivazione della corte si fonda su elementi che dimostrerebbero l'intervento del pubblico ufficiale corrotto

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato assieme all'art. 318 in relazione alle condotte funzionali a superare ostacoli amministrativi grazie all'intervento del pubblico ufficiale; l'interpretazione evincibile dal testo è il riferimento a condotte illecite connesse alle pratiche amministrative

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla facoltà di irrogare la cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto sussistere ragione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto l'obbligo di versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso generico che si limita a ripetere argomentazioni già svolte senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito è spesso dichiarato inammissibile.
  • Per contestare esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) è necessario confutare specificamente gli elementi fattuali posti a base della misura: intercettazioni, riscontri documentali, modalità operative, ripetitività e capacità organizzativa.
  • La presenza di documentazione sequestrata che collega l'indagato all'attività (es. contratti, elenchi di nominativi) e la prova di comunicazioni circolari con coindagati aumentano la probabilità che il giudice ritenga sussistente il pericolo di reiterazione.
  • Il mero richiamo a circostanze favorevoli (incensuratezza, tempo trascorso, nuova attività lavorativa) è insufficiente se non accompagnato da elementi concreti che dimostrino la cessazione dei rapporti e l'impossibilità materiale di proseguire l'attività criminosa.
  • La scelta della misura cautelare è valutata anche in relazione alla caratura criminale e alla capacità organizzativa dell'indagato: in presenza di una struttura organizzata e di rischi documentati, misure detentive con prescrizioni aggiuntive possono essere ritenute necessarie e proporzionate.
  • In situazioni analoghe, per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare è utile produrre prove concrete di interruzione dei contatti, di assenza di accesso a risorse o strumenti usati per il reato, e proporre misure alternative idonee a neutralizzare i rischi (obblighi di firma, divieto di comunicazione, custodia diversa), oltre a confutare punto per punto la motivazione del giudice.

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