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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30952/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 settembre 2024. Dal testo emerge che la censura riguardava la sussistenza dei c.d. costituti giustificativi rispetto al reato contestato, sostenendo in sostanza l’insussistenza della condotta penalmente rilevante o comunque la presenza di giustificazioni idonee a escludere la responsabilità. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i ricorsi fossero manifestamente infondati, perché le frasi attribuite ai ricorrenti nel capo di imputazione avevano un inequivoco portato intimidatorio, correttamente valutato dai giudici di merito anche nel contesto complessivo delle condotte. Le doglianze, dunque, miravano a una diversa lettura del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate nella parte in cui contestavano la configurabilità del reato di cui all’art. 337 c.p., poiché l’apprezzamento della portata intimidatoria delle frasi e del contesto fattuale era stato compiuto in modo coerente dalla sentenza impugnata ed era insindacabile in cassazione. Per l’effetto, ha applicato le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto configurabile in presenza di frasi dal chiaro contenuto intimidatorio, valutate nel contesto complessivo della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la censura riguarda l’apprezzamento della portata intimidatoria delle frasi o del contesto fattuale, se la motivazione di merito è logica e coerente.
  • La contestazione della sussistenza di scriminanti o di giustificazioni, quando si risolve in una mera diversa lettura del fatto, è inammissibile se la sentenza impugnata ha già valutato correttamente gli elementi probatori rilevanti.
  • Il reato di cui all’art. 337 c.p. può essere integrato anche da espressioni verbali con contenuto intimidatorio, ove inserite in un contesto idoneo a connotarle di effettiva minaccia o resistenza.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi previsti dalla legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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