Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino con un unico motivo complesso, articolato in più censure. Dalla decisione di Cassazione non emerge il contenuto sostanziale di tali censure, perché il ricorso è stato definito in rito prima dell'esame del merito. La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata in data 28 febbraio 2022, ma non aveva depositato la relazione di notificazione della sentenza nel termine richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato tardivo poiché notificato il 9 maggio 2022 oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza. La resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, ritenendo violato l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha aggiunto, in via subordinata, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per tardività rispetto al termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza. Non sono state poste spese di lite, perché la resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
mancata produzione della relazione di notifica della sentenza
Il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata è requisito processuale necessario; la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
termine di sessanta giorni
La notificazione del ricorso oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza comporta, in via subordinata, l'inammissibilità per tardività.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello dovuto per il ricorso
L'ulteriore importo è commisurato al contributo unificato originariamente dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relazione di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente deduca che la sentenza è stata notificata.
- Se il ricorso per cassazione è improcedibile, la Corte non procede all'esame delle ulteriori censure neppure per valutarne l'inammissibilità.
- La notificazione del ricorso oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza rende il ricorso tardivo e quindi inammissibile, ove il termine sia applicabile.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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