Cassazione Penale, Sentenza n. 46078/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (artt. 110 e 633, secondo comma, c.p.) con quattro motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione anteriormente alla pronuncia di secondo grado, contestando che la concessione del termine a difesa abbia sospeso irregolarmente la prescrizione (rilevando cessazione della permanenza il 2/07/2014); 2) violazione del diritto di difesa per acquisizione e consultazione in dibattimento di una relazione di servizio redatta dall'operante, mai inserita nel fascicolo del pubblico ministero; 3) errata applicazione dell'art. 633, secondo comma, c.p., sostenendo che la fattispecie richiederebbe l'invasione contestuale dell'edificio da parte di tutti i concorrenti; 4) carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, con riferimento al cumulo e al mancato esame della revoca del precedente beneficio ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: 1) la censura sulla prescrizione è irrilevante perché, alla data della pronuncia di appello, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo decorrente dal 2/07/2014 non era ancora maturato; 2) il motivo relativo agli appunti dell'operante è manifestamente infondato: l'art. 499, comma 5, c.p.p. consente al teste agente o ufficiale di consultare propri appunti in aiuto alla memoria purché siano esaminabili dalle parti; 3) la deduzione sulla errata configurazione dell'art. 633 c.p. è inammissibile perché non sollevata in sede di appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; in ogni caso la Corte d'appello aveva fatto riferimento all'ingresso collettivo del "gruppo"; 4) il motivo sulla sospensione condizionale non ha un concreto interesse: benché vi sia una lacuna argomentativa circa la revoca del beneficio, il casellario penale dell'imputato documenta una revoca precedente e una condanna irrevocabile del 10/09/2020 per altro reato, che rende il motivo privo di rilievo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al concorso di persone nel reato: norma indicata quale titolo di accusa insieme all'art. 633 c.p.
art. 633, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale contestata (violazione di domicilio/invasione): la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie con ingresso collettivo del 'gruppo'.
art. 499, comma 5, cod. proc. pen.
Consente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sentito come teste di consultare propri appunti in aiuto alla memoria; tale consultazione non equivale a ingresso illecito di atti nel fascicolo dibattimentale se gli atti sono esaminabili dalle parti.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità in Cassazione dei motivi non previamente dedotti in appello; motivo sulla interpretazione dell'art. 633 non sollevato in appello è quindi inammissibile.
artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Riferimenti per il calcolo dei termini prescrizionali; nel caso il termine di sette anni e mezzo decorrente dal 2/07/2014 non era ancora decorso alla data della pronuncia di appello.
Riferimento alla concessione di termine a difesa; la giurisprudenza e la Corte osservano che il rinvio disposto su richiesta per acquisizione della prova o per termine a difesa non sospende automaticamente la prescrizione.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena e sui limiti di cumulo; la contestazione riguardava il mancato esame della revoca del beneficio, ma il casellario ha dimostrato precedente revoca irrevocabile che rende ininfluente il motivo.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma da versare alla Cassa delle ammende; qui applicata e quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibili i motivi non sollevati in sede di appello (art. 606 c.p.p.): problemi sostanziali non dedotti tempestivamente possono compromettere il riesame rimediabile solo nel grado precedente.
- La consultazione da parte del teste di propri appunti o relazioni in aiuto alla memoria è ammessa (art. 499, comma 5, c.p.p.) purché tali materiali possano essere esaminati dalle parti; non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
- Il semplice rinvio del dibattimento concesso per esigenze di acquisizione della prova o per riconoscimento di un termine a difesa non sospende automaticamente i termini di prescrizione; è necessario valutare i termini prescrizionali concreti e le relative decorrenze.
- Per contestare la revoca di benefici (es. sospensione condizionale) è essenziale dimostrare un interesse concreto e valutare il casellario penale: revoche o condanne irrevocabili pregresse possono rendere immotivata la censura.
- La Corte di Cassazione può imporre spese e sanzioni pecuniarie al ricorrente (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto infondato o manifestamente temerario; ciò va considerato prima di proporre ricorso.
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