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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46078/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (artt. 110 e 633, secondo comma, c.p.) con quattro motivi: 1) estinzione del reato per prescrizione anteriormente alla pronuncia di secondo grado, contestando che la concessione del termine a difesa abbia sospeso irregolarmente la prescrizione (rilevando cessazione della permanenza il 2/07/2014); 2) violazione del diritto di difesa per acquisizione e consultazione in dibattimento di una relazione di servizio redatta dall'operante, mai inserita nel fascicolo del pubblico ministero; 3) errata applicazione dell'art. 633, secondo comma, c.p., sostenendo che la fattispecie richiederebbe l'invasione contestuale dell'edificio da parte di tutti i concorrenti; 4) carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, con riferimento al cumulo e al mancato esame della revoca del precedente beneficio ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: 1) la censura sulla prescrizione è irrilevante perché, alla data della pronuncia di appello, il termine prescrizionale di sette anni e mezzo decorrente dal 2/07/2014 non era ancora maturato; 2) il motivo relativo agli appunti dell'operante è manifestamente infondato: l'art. 499, comma 5, c.p.p. consente al teste agente o ufficiale di consultare propri appunti in aiuto alla memoria purché siano esaminabili dalle parti; 3) la deduzione sulla errata configurazione dell'art. 633 c.p. è inammissibile perché non sollevata in sede di appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; in ogni caso la Corte d'appello aveva fatto riferimento all'ingresso collettivo del "gruppo"; 4) il motivo sulla sospensione condizionale non ha un concreto interesse: benché vi sia una lacuna argomentativa circa la revoca del beneficio, il casellario penale dell'imputato documenta una revoca precedente e una condanna irrevocabile del 10/09/2020 per altro reato, che rende il motivo privo di rilievo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: norma indicata quale titolo di accusa insieme all'art. 633 c.p.

  • art. 633, secondo comma, cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (violazione di domicilio/invasione): la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie con ingresso collettivo del 'gruppo'.

  • art. 499, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sentito come teste di consultare propri appunti in aiuto alla memoria; tale consultazione non equivale a ingresso illecito di atti nel fascicolo dibattimentale se gli atti sono esaminabili dalle parti.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inammissibilità in Cassazione dei motivi non previamente dedotti in appello; motivo sulla interpretazione dell'art. 633 non sollevato in appello è quindi inammissibile.

  • artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    Riferimenti per il calcolo dei termini prescrizionali; nel caso il termine di sette anni e mezzo decorrente dal 2/07/2014 non era ancora decorso alla data della pronuncia di appello.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Riferimento alla concessione di termine a difesa; la giurisprudenza e la Corte osservano che il rinvio disposto su richiesta per acquisizione della prova o per termine a difesa non sospende automaticamente la prescrizione.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena e sui limiti di cumulo; la contestazione riguardava il mancato esame della revoca del beneficio, ma il casellario ha dimostrato precedente revoca irrevocabile che rende ininfluente il motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma da versare alla Cassa delle ammende; qui applicata e quantificata in euro 3.000.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibili i motivi non sollevati in sede di appello (art. 606 c.p.p.): problemi sostanziali non dedotti tempestivamente possono compromettere il riesame rimediabile solo nel grado precedente.
  • La consultazione da parte del teste di propri appunti o relazioni in aiuto alla memoria è ammessa (art. 499, comma 5, c.p.p.) purché tali materiali possano essere esaminati dalle parti; non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
  • Il semplice rinvio del dibattimento concesso per esigenze di acquisizione della prova o per riconoscimento di un termine a difesa non sospende automaticamente i termini di prescrizione; è necessario valutare i termini prescrizionali concreti e le relative decorrenze.
  • Per contestare la revoca di benefici (es. sospensione condizionale) è essenziale dimostrare un interesse concreto e valutare il casellario penale: revoche o condanne irrevocabili pregresse possono rendere immotivata la censura.
  • La Corte di Cassazione può imporre spese e sanzioni pecuniarie al ricorrente (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto infondato o manifestamente temerario; ciò va considerato prima di proporre ricorso.

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