Cassazione Penale, Sentenza n. 7290/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato il sequestro preventivo disposto con decreto del GIP del 18/01/2021 nei confronti di M&G Co. Nazionale s.r.l., relativo ai reati indicati negli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso è stato ritenuto viziato per mancanza di procura speciale: l'intestazione indicava più soggetti non parti del procedimento di riesame e il difensore non era munito della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione in nome del terzo destinatario del sequestro; il mandato presente non specificava l'attività di impugnazione in Cassazione e la procura speciale vigente era conferita a diverso difensore e limitata alle sole richieste di riesame/dissequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale e per mancata legittimazione di chi non aveva partecipato al procedimento di riesame. Ha ricordato che solo la parte nel procedimento di riesame può impugnare, che il difetto di rappresentanza non è sanabile con le norme sulla regolarizzazione di carattere civile in questa fattispecie e che la procura precedente non copriva il ricorso per cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha richiamato anche la sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale in tema di valutazione della colpa nella proposizione dell'atto.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare i reati a base del sequestro preventivo; indica la natura delle fattispecie perseguite a cui si riferisce il decreto di sequestro.
Ulteriore norma richiamata in relazione ai reati che hanno giustificato il sequestro dei beni della società.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la partecipazione del Pubblico Ministero nel procedimento; il PM ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Richiede la procura speciale per il difensore del terzo interessato dal sequestro che impugna in Cassazione; la sua assenza rende il ricorso inammissibile.
art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
Norma civile sulla regolarizzazione della rappresentanza che, secondo la Corte, non trova applicazione per sanare il difetto di procura nel caso del ricorso per cassazione avverso provvedimento su sequestro da parte di un terzo.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: spese del procedimento e versamento alla Cassa delle ammende, applicate nel caso di specie.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio secondo cui l'irrogazione della sanzione pecuniaria richiede valutazione della colpa nella proposizione dell'atto; la Corte non ha ravvisato elementi per escludere responsabilità dell'opponente e ha confermato la sanzione.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione un provvedimento che riguarda il sequestro disposto nei confronti di un terzo destinatario è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale espressa per il gravame: la sua assenza determina l'inammissibilità.
- Solo chi è parte del procedimento di riesame ha legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigetto o inammissibilità: chi non ha partecipato non può proporre ricorso per cassazione.
- La procura conferita per atti di riesame o dissequestro non si presume automaticamente estesa al ricorso per cassazione; il mandato deve specificare l'attività di impugnazione in Cassazione o esistere apposita procura speciale.
- Le norme sulla regolarizzazione della rappresentanza di matrice civile (es. art. 182 c.p.c.) non sono applicabili per sanare il difetto di procura speciale in materia di impugnazioni per sequestro di terzi.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; l'applicazione della sanzione richiede comunque valutazione della eventuale colpa nella proposizione dell'atto secondo i criteri della giurisprudenza costituzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →