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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07887/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che la doglianza fosse generica e sostanzialmente volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello, deducevano un unico motivo comune: violazione dell'art. 648 c.p. e difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio operata nei gradi di merito, già affrontata dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era aspecifico e non consentito, perché meramente reiterativo di doglianze già svolte in appello e già risolte con motivazione esaustiva e conforme nella sentenza di secondo grado, in un contesto di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma incriminatrice richiamata dai ricorrenti; la Corte non ne offre una nuova esegesi, ma rileva che la doglianza sulla sua violazione è inammissibile perché non specifica e volta a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto già compiuto nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre, in termini assertivi, le medesime censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • Quando la sentenza d'appello si sovrappone a quella di primo grado in una doppia conforme e la motivazione è completa, logica e coerente con le risultanze processuali, il sindacato di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze che mirano esclusivamente a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio, senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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