Cassazione Penale, Ordinanza n. 07887/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che la doglianza fosse generica e sostanzialmente volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello, deducevano un unico motivo comune: violazione dell'art. 648 c.p. e difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio operata nei gradi di merito, già affrontata dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era aspecifico e non consentito, perché meramente reiterativo di doglianze già svolte in appello e già risolte con motivazione esaustiva e conforme nella sentenza di secondo grado, in un contesto di doppia conforme.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata dai ricorrenti; la Corte non ne offre una nuova esegesi, ma rileva che la doglianza sulla sua violazione è inammissibile perché non specifica e volta a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto già compiuto nei gradi di merito.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre, in termini assertivi, le medesime censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
- Quando la sentenza d'appello si sovrappone a quella di primo grado in una doppia conforme e la motivazione è completa, logica e coerente con le risultanze processuali, il sindacato di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.
- Le doglianze che mirano esclusivamente a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio, senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →