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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli lamentando vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.: nello specifico, ha censurato che i giudici di appello hanno omesso di motivare adeguatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (applicate nella misura di 1/4 invece della misura massima di 1/3), chiedendo l'annullamento della sentenza per insufficiente motivazione sulla determinazione dell'ampiezza della diminuzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la congruità della pena richiamando la consistente quantità di TLE sequestrato (Kg 24,600) e spiegando che, nell'ambito del potere discrezionale relativo alla determinazione dell'entità della riduzione di pena per circostanza attenuante, non è necessario che il giudice di merito elenchi e valuti puntualmente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa. È sufficiente che emerga dalla motivazione che il giudice ha considerato gli elementi ritenuti ostativi a una maggiore riduzione e abbia valutato complessivamente la pena in rapporto alla proporzionalità e alla funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; la Corte d'appello aveva ritenuto l'imputato responsabile di tale fattispecie (illecito concernente sostanze stupefacenti/psicotrope).

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente contestava la mancata concessione nella massima estensione, ma la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel determinare l'entità della riduzione.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena e sulle modalità di computo delle circostanze attenuanti/agggravanti; interpretata dalla Corte come ambito di valutazione discrezionale che non richiede la precisazione di specifiche ragioni per ogni elemento favorevole escluso.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale che impone l'individualizzazione della pena e la funzione rieducativa; la Corte ha ritenuto che la riduzione concessa fosse compatibile con tali esigenze.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento della camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, applicata nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Nel valutare la misura delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale: non è obbligato a motivare singolarmente il rigetto di ciascun elemento favorevole proposto dalla difesa, purché dalla motivazione emerga che ha considerato gli elementi rilevanti e abbia deciso nel rispetto della proporzionalità.
  • La congruità della pena va valutata nel suo complesso; la corte può ancorare la decisione alla gravità del fatto (es. consistente quantità di sostanza sequestrata) e motivare la non concessione della massima estensione della attenuante sulla base di elementi ostativi rilevanti.
  • Per impugnare con successo una decisione che limita l'entità della diminuzione per attenuanti generiche, il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è manifestamente carente o illogica, non soltanto che il giudice non ha elencato tutti gli elementi favorevoli.
  • I principi costituzionali dell'individualizzazione della pena e della funzione rieducativa (art. 27 Cost.) costituiscono parametri che il giudice deve tenere presenti quando decide sulla congruità della pena complessiva.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è possibile la condanna del ricorrente alle spese del giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni inevitabilmente speculative.

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