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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34254/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società veicolo poi divenuta banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un'azienda sanitaria provinciale per il pagamento di un importo complessivo relativo a fatture emesse per forniture di prodotti farmaceutici e medicali e per prestazioni di servizi sanitari rese da soggetti privati, i cui crediti erano stati ceduti alla procedente. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione eccependo, tra l'altro, incompetenza territoriale, inserimento delle fatture in un accordo transattivo, avvenuti pagamenti totali o parziali di alcune fatture, assenza di un contratto scritto richiesto per i rapporti con la pubblica amministrazione, mancanza di prova dell'adempimento delle prestazioni e inopponibilità della cessione. I giudici di merito avevano revocato il decreto e ritenuto tardiva e quindi inammissibile la produzione documentale dei contratti effettuata dalla creditrice solo con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione delle norme sul procedimento monitorio, sull'onere di allegazione e prova, sulla non contestazione e sulla disciplina della forma scritta dei contratti con la P.A.; con il terzo motivo ha sostenuto che, quanto meno sulla somma già pagata dall'azienda sanitaria, avrebbero dovuto riconoscersi gli interessi moratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nei rapporti con la pubblica amministrazione, la stipulazione in forma scritta è requisito di validità non sanabile e non supplibile né da comportamenti concludenti né dalla non contestazione o da riconoscimenti impliciti della controparte; inoltre, la parte creditrice avrebbe dovuto prendere posizione già nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo rinviare la produzione e allegazione dei contratti alle memorie ex art. 183 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non distingueva in modo chiaro tra forniture di beni e prestazioni di servizi, mentre solo queste ultime avrebbero potuto, in astratto, fondare il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma non decisiva nella soluzione della controversia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non vi ravvisa profili utili alla censura.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata; non conduce all'accoglimento del ricorso.

  • art. 633 c.p.c.

    Norma sul procedimento monitorio richiamata tra quelle asseritamente violate.

  • art. 634 c.p.c.

    Norma sul procedimento monitorio richiamata tra quelle asseritamente violate.

  • art. 638 c.p.c.

    Norma sul procedimento monitorio richiamata tra quelle asseritamente violate.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente.

  • art. 167 c.p.c.

    La Corte afferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte creditrice doveva prendere posizione sui fatti costitutivi e sui documenti già nella comparsa di risposta.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Le memorie ex art. 183 non possono essere usate per supplire tardivamente alla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi che andavano dedotti prima.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte valorizza il carico probatorio gravante sulla parte creditrice.

  • r.d. n. 2440/1923, artt. 16 e 18

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui la forma scritta è richiesta per i contratti con la P.A.; osserva inoltre che tale disciplina opera anche nei rapporti con le aziende sanitarie, in quanto sostanzialmente concessori.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte rileva che il riferimento al vizio motivazionale è inconferente perché la censura non attacca un omesso esame di fatto decisivo, ma la conferma della decisione fondata sugli stessi fatti.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Evocato per gli interessi moratori; la Corte osserva che, in astratto, tali interessi potrebbero riguardare le sole prestazioni di servizi e non le forniture di beni, ma il motivo è inammissibile per genericità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione la forma scritta è requisito essenziale di validità: l'accordo deve risultare da un atto scritto idoneo a documentare le clausole del rapporto, con sottoscrizione dell'organo competente; non è sufficiente la mera esecuzione del rapporto né un comportamento concludente.
  • La mancanza di prova tempestiva del contratto scritto non può essere sanata dalla non contestazione del convenuto o da un suo presunto riconoscimento implicito, perché il requisito formale è posto anche a tutela di interessi pubblici e del controllo sull'azione amministrativa.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto-creditore deve allegare e contestare tempestivamente, già nella comparsa di risposta, i fatti costitutivi del credito e i documenti necessari a provarli; non può rinviare la produzione documentale alle memorie integrative ex art. 183 c.p.c. per colmare una carenza originaria.
  • L'eccezione o il pagamento parziale di alcune partite di debito possono al più dimostrare l'esistenza di un'obbligazione per le sole somme pagate, ma non valgono automaticamente a provare la validità o l'esistenza dei contratti relativi alle residue poste creditorie.
  • In sede di legittimità il motivo deve essere specifico e autosufficiente: se si invocano interessi moratori su un complesso di crediti eterogenei, occorre distinguere puntualmente le singole voci e indicare su quali di esse la pretesa si fonda.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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