Cassazione Penale, Sentenza n. 26225/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento estradizionale passivo: a seguito dell'arresto eseguito il 21 luglio 2025 ai fini estradizionali per un reato di violenza sessuale su minori, il soggetto è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; 2) violazione dell'art. 714, comma 4, c.p.p. per mancata scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia, assumendo che dovesse essere computato anche un presofferto di 90 giorni in un precedente procedimento estradizionale relativo alla medesima vicenda, concluso con decreto di non luogo a provvedere del 30 marzo 2022. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando l'assenza totale di motivazione sull'istanza subordinata di sostituzione della misura, e infondato il secondo, chiarendo che il termine massimo di durata va correlato alla fase giurisdizionale e, in via distinta, alla fase amministrativa dell'estradizione; ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo esame sul punto cautelare, compresa la verifica di eventuali sopravvenute cause di inefficacia della misura per decorrenza dei termini nella fase amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio. Ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, per mancanza assoluta di motivazione sulla richiesta subordinata di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; ha invece respinto il secondo motivo, affermando che il termine massimo di durata della custodia va calcolato secondo la disciplina specifica dell'estradizione e non risultava, allo stato, decorso nel modo dedotto dalla difesa. Il giudice di rinvio dovrà verificare la necessità del mantenimento della custodia in carcere e l'eventuale sopravvenuta inefficacia della misura per scadenza dei termini relativi alla fase amministrativa.
Norme richiamate
nel procedimento estradizionale passivo il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari personali è ammesso per violazione di legge e per mancanza o mera apparenza della motivazione, non per il mero vizio logico
richiamato come parametro della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare
richiamato come parametro della scelta e graduazione della misura cautelare meno afflittiva
richiamato per la sostituzione con arresti domiciliari e controllo elettronico
rinvia alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito, rendendo applicabile in estradizione il divieto di plurime contestazioni cautelari per il medesimo fatto
prevede un termine massimo di durata della custodia cautelare di un anno prima della sentenza favorevole all'estradizione, elevato a un anno e sei mesi in caso di ricorso per cassazione avverso tale sentenza
disciplina la fase amministrativa dell'esecuzione della consegna, fissando un termine massimo di tre mesi, sospendibile nei limiti indicati dalla norma
il divieto di plurime contestazioni cautelari per lo stesso fatto è applicabile anche in sede estradizionale in mancanza di una disciplina speciale contraria
il Ministro della giustizia deve adottare la decisione di competenza entro quarantacinque giorni dall'irrevocabilità della sentenza favorevole all'estradizione
alla scadenza del termine previsto per la presa in consegna dell'estradando senza esecuzione della consegna, la custodia cautelare perde efficacia
quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, su richiesta del Ministro, dispone la custodia cautelare in carcere per assicurare la pronta esecuzione della consegna, con funzione diversa dalla custodia fondata sulle esigenze cautelari dell'art. 714
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
richiamato per l'anonimizzazione dei dati identificativi nel caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel procedimento estradizionale passivo, il controllo di legittimità sulle misure cautelari personali resta esperibile in cassazione per violazione di legge e per assenza o mera apparenza della motivazione, ma non per censure esclusivamente logiche.
- La richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in estradizione deve essere espressamente esaminata dal giudice: l'omessa risposta su una domanda subordinata integra vizio rilevante e comporta annullamento con rinvio.
- Il divieto di duplicazione cautelare per il medesimo fatto, previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p., si applica anche alla procedura estradizionale in assenza di una disciplina convenzionale o interna incompatibile.
- Nel sistema estradizionale la durata massima della custodia cautelare è scandita da una disciplina speciale che distingue fase giurisdizionale e fase amministrativa; i termini vanno verificati in relazione alla fase effettivamente pendente.
- Dopo la decisione favorevole all'estradizione, il permanere della restrizione personale non può essere mantenuto in modo automatico: il giudice deve comunque verificare la persistenza concreta e attuale delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di fuga, finché l'estradando non sia stato consegnato.
- La custodia cautelare disposta per assicurare l'esecuzione materiale della consegna, richiesta dal Ministro ai sensi dell'art. 704, comma 3, c.p.p., ha una funzione diversa e non coincide con la custodia fondata sulle ordinarie esigenze cautelari ex art. 714 c.p.p.
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