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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25526/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il condominio aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Civitavecchia. Il Tribunale, decidendo sull'opposizione del condominio a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice per spettanze derivanti da un contratto di appalto, aveva accolto solo parzialmente l'opposizione e rideterminato il credito della società in euro 25.239,75. La Corte d'appello aveva ritenuto l'appello inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sul riconoscimento del debito da parte del condominio e sull'accettazione delle opere eseguite. In cassazione il condominio ha dedotto due motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.: con il primo ha lamentato l'omesso esame dell'eccezione di tardività dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla società, sostenendo che essa andasse proposta almeno venti giorni prima dell'udienza di trattazione; con il secondo ha denunciato l'omesso esame dei motivi di appello successivi al primo, indicati come decisivi per l'esito della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, osservando che la sentenza di primo grado si fondava sulla ratio del riconoscimento del debito e dell'accettazione delle opere, e che il ricorso non aggrediva tale ratio ma si limitava a prospettare una questione processuale e la mancata trattazione di ulteriori motivi di appello. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o di eccezioni processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti

    Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la mancata valutazione di eccezioni processuali o di singoli motivi di appello.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili ai sensi di questa disposizione, perché non idonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato nel definire gli oneri di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta e del modo in cui è stato discusso in giudizio.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. come norma che impone al ricorrente di rispettare rigorosi oneri di specificazione e produzione.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dai controricorrenti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se identifica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato completamente omesso.
  • Non integra il vizio di omesso esame la censura che investe soltanto eccezioni processuali, la mancata risposta a singoli argomenti difensivi o la mancata valutazione di elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una specifica ratio decidendi, il ricorrente deve censurare proprio quella ratio; la mancata contestazione della base logico-giuridica della decisione determina l'inammissibilità del ricorso o del motivo.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve rispettare gli oneri di specifica indicazione del fatto omesso, del dato da cui emerge, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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