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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27482/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

I proprietari di fondi confinanti in Cortina d'Ampezzo hanno agito contro il titolare dell'albergo e la società alberghiera assumendo che questi avessero realizzato una rampa di accesso al garage e un ulteriore corpo di fabbrica in violazione delle distanze legali dal confine e del torrente Boite, nonché in violazione dell'art. 891 c.c. per il carattere pericoloso dello scavo. In subordine, hanno chiesto la rimozione delle opere e il risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva del posto auto. In cassazione hanno dedotto: nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura ex art. 281-sexies c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi e carenza di motivazione sulla natura del manufatto; violazione dell'art. 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali per avere escluso che la rampa fosse una costruzione soggetta a distanze; violazione degli artt. 1102, 1031 e 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per la questione della servitù di passaggio e del giudicato; violazione del giudicato sulla domanda risarcitoria; violazione dell'art. 891 c.c. per lo scavo e il convogliamento delle acque.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse e ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente applicato i principi in tema di nozione di costruzione ai fini delle distanze legali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, perché riesamini lo stato dei luoghi e verifichi se il manufatto sia un semplice muro di contenimento o invece una costruzione soggetta alla disciplina sulle distanze. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti; la statuizione sulle spese è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 281-sexies c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza di primo grado non era più utilmente deducibile in cassazione perché, anche se accolta, avrebbe comportato soltanto la trattazione del merito in appello.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha qualificato i motivi secondo i diversi vizi denunciati, dichiarando inammissibile il primo per difetto di interesse e valutando il quarto come fondato per violazione di legge.

  • art. 873 c.c.

    La nozione di costruzione rilevante ai fini delle distanze legali è unica e non può essere derogata dalle norme regolamentari locali in senso riduttivo; occorre verificare se il manufatto abbia natura di costruzione o di semplice opera di contenimento.

  • art. 891 c.c.

    La doglianza sullo scavo è rimasta assorbita, ma la Corte ha richiamato il motivo come parte del thema decidendum relativo alla realizzazione della rampa e al convogliamento delle acque.

  • art. 1102 c.c.

    È stato evocato dai ricorrenti per contestare l'uso più intenso della cosa comune a vantaggio di una proprietà diversa; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla servitù di passaggio; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultra ed extra petizione; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il giudicato sostanziale e formale; la questione è stata ritenuta assorbita o comunque non decisiva dopo l'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 191-195 c.p.c.

    Evocati per censurare l'utilizzo della consulenza tecnica d'ufficio, ma la relativa doglianza è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unitaria e non può essere alterata da norme edilizie locali in senso tale da sottrarre un manufatto alla disciplina delle distanze; i regolamenti possono soltanto imporre distanze maggiori.
  • Un muro di contenimento della scarpata o del terrapieno naturale non è costruzione per la parte che svolge la propria funzione di sostegno; se invece il terrapieno o il relativo muro sono realizzati dall'uomo per creare o accentuare un dislivello, l'opera rientra nella nozione di costruzione e va verificata rispetto alle distanze legali.
  • Nel giudizio di legittimità manca interesse a dolersi della nullità della sentenza di primo grado quando l'eventuale accoglimento del motivo determinerebbe soltanto la rinnovazione del giudizio di merito in appello, senza un concreto vantaggio diverso per la parte ricorrente.
  • Quando la decisione di merito omette di verificare in concreto lo stato dei luoghi e si limita ad affermazioni apodittiche sulla natura del manufatto, la sentenza è cassabile per erronea applicazione della disciplina sulle distanze e necessita di nuovo accertamento di fatto in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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