Cassazione Penale, Sentenza n. 38345/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso immediato per cassazione denunciando violazione della disciplina in materia di prescrizione avverso la sentenza del 13/12/2022 del Tribunale di Velletri che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Emanuela Bona per il reato commesso il 27/05/2015 (artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 4, 110 c.p.). Il Procuratore generale ha dedotto che la sentenza non aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, con la conseguenza che la pena edittale massima, ai sensi dell'art. 624-bis, terzo comma, è di dieci anni, incidendo così sul computo del termine di prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che la sentenza impugnata non aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 4, con la conseguenza di determinare una pena edittale massima di tenore tale da far spirare il termine di prescrizione il 27/11/2027 (calcolo effettuato con riferimento agli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, c.p.). Per tali motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Applicata per determinare la pena edittale massima in relazione al delitto contestato; la Corte ha ritenuto che, in presenza dell'aggravante prevista dall'art. 625(1)(n.4), il terzo comma di tale norma fissi un massimo di pena che incide sul calcolo della prescrizione
art. 625, primo comma, n. 4 cod. pen.
Considerata circostanza aggravante; la sentenza impugnata non l'aveva esclusa e quindi la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario tenerne conto ai fini del calcolo della pena e della prescrizione
Richiamato come titolo di imputazione concorrente per l'azione in concorso; non di ostacolo alla ricostruzione dell'entità della pena complessiva
art. 157, primo comma, cod. pen.
Norma usata per il calcolo della durata della prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile; la Corte ha impiegato questa disposizione per determinare il termine di prescrizione
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per il computo del termine prescrizionale tenendo conto della pena massima edittale, come integrato dall'applicazione delle aggravanti
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata alla Corte territoriale per un nuovo esame
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; disciplina la modalità di trasmissione dei mezzi difensivi nelle comunicazioni intercorte
Massime di principio
- Quando si contesta la prescrizione è essenziale determinare correttamente la pena edittale massima applicabile, tenendo conto di tutte le aggravanti riconoscibili: un errore in tale determinazione può incidere direttamente sul computo della prescrizione e portare all'annullamento della sentenza
- Se il giudice di merito omette di escludere o riconoscere una circostanza aggravante rilevante, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame, affinché sia correttamente valutata la qualificazione giuridica e il relativo trattamento sanzionatorio
- Per il calcolo della prescrizione vanno applicati gli artt. 157 e 161 c.p.; la data di inizio della prescrizione è il tempus commissi delicti e occorre considerare eventuali sospensioni o interruzioni previste dalla legge
- In casi simili il difensore deve verificare e contestare immediatamente la corretta applicazione delle aggravanti e il conseguente valore massimo della pena, poiché ciò può pregiudicare la durata residua della prescrizione
- La pronuncia impone che, in sede di nuovo esame, la Corte territoriale valuti sia la configurabilità dell'aggravante contestata sia gli effetti di tale valutazione sul regime prescrizionale prima di dichiarare l'estinzione del reato o la non procedibilità
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