Cassazione Penale, Ordinanza n. 24064/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito sulla responsabilità per concorso in truffa resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità a titolo di concorso nel delitto di truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che mancassero artifici e raggiri idonei e che, comunque, la condotta della persona offesa fosse stata determinata da propria negligenza nell'effettuare il pagamento, e non dalla condotta dell'agente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico perché riproduceva questioni già esaminate e ritenute infondate in appello, ed ha ribadito che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato l'attivazione e messa a disposizione di un conto corrente su cui era confluito il profitto del reato, oltre alla riconducibilità dell'operazione a una condotta fraudolenta. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'eventuale superficialità della vittima non esclude la rilevanza penale della fraudolenta induzione in errore.
Norme richiamate
Il delitto di truffa è stato ritenuto integrato nella sua componente oggettiva dalla presenza di artifici e raggiri e dall'induzione in errore della vittima, con profitto ingiusto.
Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può altresì disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In tema di truffa, la messa a disposizione di strumenti o canali di pagamento funzionali alla sottrazione della somma, in un contesto fraudolento, può integrare il segmento degli artifici e raggiri rilevanti ai sensi dell'art. 640 c.p.
- La rilevanza penale dell'induzione in errore non viene meno per il solo fatto che la persona offesa abbia potuto adottare cautele ulteriori o abbia cooperato con propria negligenza all'esito lesivo; la responsabilità resta ancorata alla condotta fraudolenta dell'agente.
- La verifica sulla sussistenza degli artifici e raggiri e sul nesso tra condotta e profitto può essere validamente fondata su elementi sintomatici complessivi, non essendo sufficiente contestarne in astratto l'esistenza senza incidere sulla tenuta logica della motivazione di merito.
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