Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23022/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena dell'imputato in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., cioè censurando il criterio seguito dal giudice nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ne consegue che la censura sull'art. 133 c.p. attiene a un profilo non deducibile in cassazione nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la statuizione della Corte d'appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva determinato la pena in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la sentenza può essere impugnata in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla concreta determinazione della pena non è deducibile quando non denunci l'illegalità della sanzione, ma solo il percorso valutativo seguito dal giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che riguardino la validità del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per riproporre motivi rinunciati con il concordato o per contestare la valutazione discrezionale compiuta dal giudice nella determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti di legge o comunque diversa da quella prevista.
  • Nel giudizio di legittimità conseguente all'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere gravato di una somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità dipenda da colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.