Cassazione Penale, Ordinanza n. 23022/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena dell'imputato in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., cioè censurando il criterio seguito dal giudice nella concreta determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ne consegue che la censura sull'art. 133 c.p. attiene a un profilo non deducibile in cassazione nel caso di specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la statuizione della Corte d'appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva determinato la pena in anni uno di reclusione ed euro 600 di multa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la sentenza può essere impugnata in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La censura sulla concreta determinazione della pena non è deducibile quando non denunci l'illegalità della sanzione, ma solo il percorso valutativo seguito dal giudice.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che riguardino la validità del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per riproporre motivi rinunciati con il concordato o per contestare la valutazione discrezionale compiuta dal giudice nella determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti di legge o comunque diversa da quella prevista.
- Nel giudizio di legittimità conseguente all'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e può essere gravato di una somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità dipenda da colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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