Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3608/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202606145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Roma che aveva revocato il nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciato e, per effetto, aveva determinato il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. Il giudice ha esaminato sommariamente le censure nella fase cautelare, rilevando che esse non presentavano sufficienti profili di fondatezza, soprattutto in relazione all’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022. Tale documentazione risultava insufficiente e approssimativa quanto ai dati relativi al requisito economico dell’impresa, con particolare riguardo alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato del sommario esame proprio della fase incidentale, di sufficienti profili di fondatezza delle censure. La valutazione negativa è stata motivata principalmente dalla insufficienza e approssimazione dell’asseverazione concernente il requisito economico dell’impresa, ritenuta carente in ordine alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario. Non è stata quindi sospesa l’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insufficienti, allo stato del sommario esame, i profili di fondatezza delle censure.

  • art. 44 d.l. n. 73/2022

    L’asseverazione relativa ai requisiti economici dell’impresa deve fornire dati adeguati e sufficientemente dettagliati, in particolare sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario; l’insufficienza o approssimazione di tali dati può giustificare il mancato accoglimento della domanda cautelare contro la revoca del nulla osta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone la presenza di sufficienti profili di fondatezza delle censure, valutati dal giudice con cognizione sommaria.
  • Quando la legittimità del nulla osta all’ingresso dipende dalla verifica dei requisiti economici dell’impresa, un’asseverazione insufficiente o approssimativa, priva di dati adeguati sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario, non offre un adeguato supporto alle censure contro la revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.