Ordinanza n. 3608/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Roma che aveva revocato il nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciato e, per effetto, aveva determinato il rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso. Il giudice ha esaminato sommariamente le censure nella fase cautelare, rilevando che esse non presentavano sufficienti profili di fondatezza, soprattutto in relazione all’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022. Tale documentazione risultava insufficiente e approssimativa quanto ai dati relativi al requisito economico dell’impresa, con particolare riguardo alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato del sommario esame proprio della fase incidentale, di sufficienti profili di fondatezza delle censure. La valutazione negativa è stata motivata principalmente dalla insufficienza e approssimazione dell’asseverazione concernente il requisito economico dell’impresa, ritenuta carente in ordine alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario. Non è stata quindi sospesa l’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insufficienti, allo stato del sommario esame, i profili di fondatezza delle censure.
L’asseverazione relativa ai requisiti economici dell’impresa deve fornire dati adeguati e sufficientemente dettagliati, in particolare sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario; l’insufficienza o approssimazione di tali dati può giustificare il mancato accoglimento della domanda cautelare contro la revoca del nulla osta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone la presenza di sufficienti profili di fondatezza delle censure, valutati dal giudice con cognizione sommaria.
- Quando la legittimità del nulla osta all’ingresso dipende dalla verifica dei requisiti economici dell’impresa, un’asseverazione insufficiente o approssimativa, priva di dati adeguati sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario, non offre un adeguato supporto alle censure contro la revoca del nulla osta.
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