Cassazione Civile, Ordinanza n. 17347/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La controversia riguarda un'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 decisa dalla Corte d'appello di Salerno, che aveva riconosciuto a tre soggetti un equo indennizzo per l'irragionevole durata di un procedimento penale iniziato con costituzione di parte civile nel 2000 e concluso nel 2013, seguito da un giudizio civile promosso per la liquidazione del danno e definito nel 2020. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente considerato unitariamente il giudizio penale e quello civile, senza valorizzare che l'azione civile avrebbe potuto essere proposta subito davanti al giudice civile e che la scelta di costituirsi parte civile nel penale era libera; inoltre lamentava che il giudice di merito non avesse verificato se la parte civile avesse coltivato effettivamente l'azione nel penale con adeguate richieste istruttorie, essendosi poi svolta prova testimoniale solo nel civile; (2) violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, perché, se il processo penale fosse stato autonomo, la domanda sarebbe decaduta non essendo stata proposta entro sei mesi dalla definizione del penale nel 2013; (3) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, contestando che la durata ragionevole del successivo giudizio civile fosse stata individuata in un anno invece che in tre anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando il principio secondo cui, quando l'azione civile è proposta nel processo penale e questo si conclude con condanna generica al risarcimento da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile di liquidazione non costituisce un autonomo procedimento, ma va considerato, ai fini della legge Pinto, come prosecuzione del primo; ha inoltre escluso che la presunta inerzia della parte civile nel processo penale potesse escludere il nesso unitario, osservando che la pronuncia di condanna generica dipende dalla valutazione del giudice penale ex art. 539 c.p.p. e che il ricorso era in parte generico. Il secondo motivo è stato respinto in via consequenziale, poiché fondato sull'erroneità della premessa circa l'autonomia del giudizio penale. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto infondato, perché, qualificato il giudizio civile come prosecuzione di quello penale, la durata ragionevole di tale fase successiva è stata correttamente stimata in un anno. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.
Norme richiamate
La durata del procedimento va valutata unitariamente quando il giudizio civile per la liquidazione del danno costituisce prosecuzione dell'azione civile iniziata nel processo penale; l'indennizzo per irragionevole durata presuppone tale valutazione complessiva.
Il termine semestrale per proporre la domanda decorre dalla definizione del procedimento rilevante ai fini del computo; non matura decadenza se il procedimento deve essere considerato unitario e si conclude solo con il giudizio civile di liquidazione.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
Per la fase civile successiva, qualificata come prosecuzione del processo penale, la durata ragionevole va ordinariamente computata in un anno.
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno nel processo penale dipende da una valutazione del giudice penale e non consente di per sé di desumere inerzia della parte civile.
Massime di principio
- Quando la parte civile promuove l'azione risarcitoria nel processo penale e ottiene una condanna generica con rinvio al giudice civile per la liquidazione, il successivo giudizio civile non è autonomo, ma integra una fase ulteriore del medesimo percorso di tutela, rilevante in modo unitario ai fini della legge Pinto.
- La scelta del danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale non comporta, di per sé, una rinuncia o un'assunzione del rischio di sopportare integralmente una durata eccessiva del processo: l'eventuale ritardo deriva dall'organizzazione della giustizia e non può essere imputato all'esercizio del diritto di azione.
- Ai fini della valutazione della ragionevole durata, non è decisivo che nel processo penale sia stata emessa una condanna generica anziché la liquidazione del danno: tale esito dipende dalla valutazione del giudice penale e non prova inattività della parte civile.
- La doglianza che contesti l'eventuale inerzia della parte civile deve essere specifica e autosufficiente, indicando quali attività processuali sarebbero mancate e da quali atti risulterebbe tale omissione.
- Se il giudizio civile di liquidazione segue alla condanna generica penale ed è trattato come prosecuzione del procedimento originario, la durata ragionevole della fase successiva è, di regola, pari a un anno.
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