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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3035/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di €52.128,64 ritenuta profitto di frode fiscale (utilizzo di documentazione falsa per ottenere credito di imposta "4.0"). Il ricorrente deduceva, in tre parti, l'omessa o insufficiente motivazione sia sul periculum in mora sia sul fumus commissi delicti, nonché carenze nella valutazione degli elementi favorevoli della difesa (assenza di contatti con il sodalizio, documentazione societaria, consistenza patrimoniale e liquidità, rilevanza delle asseverazioni e dei docenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nella parte che contestava l'assoluta mancanza di motivazione del G.i.p. in ordine al periculum in mora. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame e il decreto/ordinanza del G.i.p. nella parte relativa alla "EMILAUTO s.r.l.", disponendo la restituzione dei beni sottoposti a vincolo. La Corte ha precisato che l'assenza di motivazione sul periculum in mora è vizio insanabile dal tribunale del riesame e impedisce altresì ogni esame sul fumus commissi delicti.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul periculum in mora; il G.i.p. deve indicare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca di cui il sequestro preventivo può essere strumento; la motivazione del sequestro deve raccordarsi all'obiettivo della confisca.

  • art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    salvo che appartengano a persona estranea al reato

    Distingue la confisca del profitto/prezzo del reato (salvo che appartengano a persone estranee) dalla confisca per equivalente; giustifica anche l'interesse del terzo non indagato a contestare i presupposti della misura quando il bene possa appartenere a soggetti non estranei al reato.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Il tribunale del riesame ha il potere di annullare il provvedimento impugnato se manca la motivazione o se questa non contiene un'autonoma valutazione degli elementi a fondamento del vincolo e di quelli forniti dalla difesa; tuttavia non può integrare motivazioni assenti in punto periculum in mora quando la lacuna sia insanabile.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Rinvio all'applicazione delle regole sul riesame; conferma l'ambito del controllo esercitabile dal tribunale del riesame sui provvedimenti di sequestro.

  • art. 322 e art. 322-bis cod. proc. pen.

    Regole sulla restituzione delle cose sequestrate e sulla legittimazione a proporre impugnazioni da parte di chi vanti diritto alla restituzione; illustrano i limiti della posizione del terzo che contesta il sequestro.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Indica la legittimazione alla richiesta di restituzione e la possibilità per il terzo di agire in sede di riesame anche nel merito quando vanti diritto alla restituzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Motivazione riferita ai motivi di cassazione invocati (violazione di legge e mancata o insufficiente motivazione).

  • art. 483 cod. pen. e art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Riferimenti normativi ai reati contestati (falsità e utilizzo di documentazione falsificata per costituire crediti d'imposta); la decisione però si è concentrata sugli aspetti cautelari e motivazionali più che sul merito delle imputazioni.

Massime di principio

  • Il periculum in mora è un presupposto essenziale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e deve essere espressamente motivato dal G.i.p.; l'assenza di tale motivazione è vizio insanabile e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento.
  • Il tribunale del riesame non può supplire a motivazioni del G.i.p. assenti in punto periculum in mora: se manca quella motivazione, il riesame deve portare all'annullamento e alla restituzione dei beni.
  • Quando il sequestro riguarda il profitto del reato o beni che possono appartenere a terzi non estranei, il terzo che reclama il bene può contestare anche i presupposti della misura; la sua legittimazione è più ampia rispetto al terzo completamente estraneo.
  • In operazioni di sequestro a fini di confisca su crediti d'imposta o altri profitti, è strategico per la difesa documentare non solo la titolarità del bene ma anche la mancanza di rischio di dispersione (bilanci, immobilizzazioni, composizione delle liquidità, assenza di contatti con il sodalizio), e sollevare specifiche eccezioni di motivazione in sede di riesame e di legittimità.
  • Se la motivazione sul periculum manca, la Corte non entrerà nel merito del fumus commissi delicti: perciò, contestare preventivamente la motivazione è spesso la via più efficace per ottenere la restituzione dei beni.

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