Cassazione Penale, Sentenza n. 40919/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 12/12/2022 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Teramo (4/02/2022) a Daniela Guarnieri per omissione di comunicazioni patrimoniali obbligatorie previste dagli artt. 76 e 80 d.lgs. n.159/2011. La ricorrente contestava: (i) la configurabilità del reato perché, secondo la difesa, la pronuncia delle Sezioni Unite (n.16896/2019) non potrebbe retroagire o non sarebbe applicabile a fatti anteriori alla sua pubblicazione o a misure cessate; (ii) l'errore inevitabile sul precetto penale dovuto a incertezza giurisprudenziale e al basso livello di istruzione e contesto sociale dell'imputata; (iii) la mancanza di adeguata motivazione rispetto alla buona fede e all'affidamento sulle indicazioni del notaio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.80 d.lgs. n.159/2011 si applica anche ai soggetti la cui misura di prevenzione era divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della norma (con richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n.16896/2019 e alla giurisprudenza consolidata). Ha altresì escluso la sussistenza dell'errore inevitabile: l'incertezza giurisprudenziale non legittima l'ignoranza inevitabile della legge penale e la dedotta marginalità sociale/medio-basso livello d'istruzione non è stata adeguatamente documentata né idonea a escludere il dolo. Anche l'affidamento sul notaio non è provato nei termini necessari. Poiché i fatti (acquisto 07/09/2016 e vendita 16/04/2018) rientrano nel decennio decorrente dalla definitività del provvedimento (1/10/2008), l'omessa comunicazione integra la fattispecie incriminatrice. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 76 e 80
art. 80: le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, (...) tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14
L'art.80 impone un obbligo comunicativo di durata decennale decorrente dalla data del decreto o della sentenza definitiva anche quando la misura di prevenzione fosse stata applicata prima dell'entrata in vigore della norma; la violazione integra il reato sanzionato dall'art.76, comma 7.
legge 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31
Norma storica che prevedeva obblighi analoghi per condannati e soggetti sottoposti a misure di prevenzione; la giurisprudenza ha ritenuto che l'ignoranza di tali obblighi integri ignoranza della legge penale e non errore sul fatto, rilevante solo se inevitabile.
Ha esteso l'obbligo di comunicazione anche ai casi di misure disposte per pericolosità generica; utile per ricostruire l'evoluzione normativa e la decorrenza del termine decennale.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 16896/2019 (Stangolini)
Pronuncia di nomofiliaxia che ha stabilito l'applicabilità dell'art.80 anche ai provvedimenti diventati definitivi prima dell'introduzione dell'obbligo; decisiva per affermare la non retroattività impeditiva dell'operatività della norma.
Sez. 1 Corte di Cassazione, sentenza n. 33859/2019 (Bardellino)
Conferma che il termine decennale decorre dalla data in cui il decreto applicativo è divenuto definitivo e che, se tale data è anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa, l'obbligo resta applicabile per dieci anni.
Sez. 5 Corte di Cassazione, sentenza n. 2506/2016 (Incardona)
Principio secondo cui il dubbio giurisprudenziale non equivale a stato di invincibile ignoranza della legge penale; l'incertezza impone cautela e non giustifica il comportamento illecito.
Sez. 6 Corte di Cassazione, sentenze n. 6744/2013 (D'Angelo) e n. 33590/2012
Giurisprudenza che precisa come l'ignoranza dell'obbligo di comunicare non escluda il dolo, salvo che si tratti di un'ignoranza inevitabile; onere probatorio in tal senso è gravoso per la difesa.
Norma processuale richiamata per l'effetto che la dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, se non sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Previsione procedurale che ha consentito la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Pubblico ministero nel procedimento di cassazione; richiamata in relazione alla posizione del PM nel giudizio.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare le variazioni patrimoniali previsto dall'art.80 d.lgs. n.159/2011 si applica anche se la misura di prevenzione era divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della norma: il termine decennale decorre dalla data di definitività del provvedimento.
- La mancata comunicazione di variazioni patrimoniali eccedenti la soglia prevista integra la fattispecie penale (art.76 d.lgs. n.159/2011) quando le variazioni ricadono nel decennio di vigenza dell'obbligo.
- L'incertezza giurisprudenziale non configura di per sé un errore inevitabile della legge penale; in presenza di dubbi la condotta illecita andrebbe evitata o chiarita con consulenza legale.
- L'ignoranza della legge penale è rilevante solo se inevitabile; condizioni personali come basso livello di istruzione o marginalità sociale non escludono automaticamente il dolo senza prove concrete e specifiche.
- L'affidamento a un professionista (es. notaio) può rilevare solo se dimostrata la conoscenza da parte del professionista della situazione che avrebbe dovuto indurlo a informare il cliente degli obblighi; l'onere probatorio è a carico della difesa.
- In casi simili è fondamentale calcolare il decorso del termine decennale dalla data in cui il provvedimento di prevenzione è divenuto definitivo, e adempiere le comunicazioni entro i termini (30 giorni) per evitare conseguenze penali.
- Chi ritenga incerta l'applicazione di nuove disposizioni a situazioni pregresse dovrebbe rivolgersi tempestivamente a un legale o alle autorità competenti per ottenere chiarimenti e, se necessario, astenersi da attività patrimoniali rilevanti fino a chiarimento.
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