Cassazione Civile, Ordinanza n. 05313/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF e delle addizionali trattenute sulle somme percepite negli anni 2011-2015 a titolo di "rimborso spese di viaggio" per incarichi di medico specialista ambulatoriale svolti in comuni diversi da quello di residenza. Il diniego amministrativo era stato inizialmente confermato in primo grado, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che tali somme avessero natura restitutoria/risarcitoria e fossero quindi non imponibili, in applicazione dell'art. 35 d.P.R. 271/2000 e del precedente di legittimità richiamato dal giudice di merito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione/falsa applicazione dell'art. 51 TUIR e dell'art. 35 d.P.R. 271/2000: secondo la ricorrente, il "rimborso spese di accesso" non è assimilabile alle trasferte esenti, perché riguarda lo spostamento dalla residenza al luogo di lavoro, non un mutamento temporaneo della sede di prestazione imposto nell'interesse del datore di lavoro. La resistente ha eccepito inammissibilità e improcedibilità del ricorso, oltre a contestarne la fondatezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla contribuente: il ricorso era sufficientemente specifico, non chiedeva una rivalutazione del merito ma una corretta interpretazione di legge, e la mancata produzione della risoluzione dell'Agenzia richiamata non era decisiva, perché l'atto non costituiva il fondamento centrale del ricorso ed era comunque un atto interno non vincolante. Nel merito, la Corte ha dato seguito al più recente orientamento di legittimità secondo cui il rimborso spese di accesso previsto dall'art. 35 d.P.R. 271/2000 è cosa diversa dall'indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR: non compensa uno spostamento temporaneo della sede di lavoro imposto dal datore, ma rifonde le spese per raggiungere il luogo di lavoro dalla residenza. Ne consegue che tale voce rientra nel principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente ed è imponibile. La sentenza della CTR è stata cassata; la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.
Norme richiamate
commi 1, 2 lett. d), 5 e 6
Il reddito di lavoro dipendente è onnicomprensivo e include tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe. Il rimborso spese di accesso non rientra nelle eccezioni previste per le trasferte o per i trasporti collettivi e, quindi, concorre a formare imponibile IRPEF.
"Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese"
La disposizione disciplina un rimborso spese di accesso per lo spostamento dalla residenza al luogo di lavoro del medico ambulatoriale; la Corte lo qualifica come voce diversa dalla trasferta e soggetta al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente.
art. 32 dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni
La norma disciplina l'attività esterna e prevede un emolumento forfetario aggiuntivo quando il professionista svolga attività fuori dalla sede indicata nell'incarico; la Corte la usa per distinguere la trasferta lavorativa vera e propria dal rimborso spese di accesso.
L'obbligo di deposito degli atti e documenti sanzionato con l'improcedibilità opera solo quando tali atti siano centrali e fondanti per il ricorso.
La Corte, cassata la sentenza d'appello, ha deciso la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato solo per le comunicazioni e notificazioni via PEC del controricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione/falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Il rimborso spese corrisposto al lavoratore o al professionista per raggiungere il luogo di lavoro dalla propria residenza non coincide con l'indennità di trasferta: manca, infatti, lo spostamento temporaneo della sede di esecuzione della prestazione su ordine e nell'interesse del datore di lavoro.
- Ai fini dell'art. 51 TUIR, il principio di onnicomprensività comporta che tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro concorrono al reddito imponibile, salvo una specifica e rigorosa riconducibilità a una delle deroghe espressamente previste.
- La non imponibilità dei rimborsi collegati agli spostamenti presuppone che la prestazione sia resa fuori dalla sede ordinaria per scelta del datore di lavoro; se invece il pagamento serve solo a rifondere il costo di accesso al posto di lavoro, la somma è tassabile.
- Nel giudizio di cassazione l'eccezione di improcedibilità per mancato deposito di documenti rileva solo se il documento omesso è effettivamente fondante per il motivo di ricorso; atti meramente richiamati o non centrali non determinano automaticamente l'improcedibilità.
- Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno natura di parere interno non vincolante e, da sole, non possono costituire il supporto decisivo del ricorso per cassazione.
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