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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17351/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.), deducendo vizi della motivazione in violazione dell'art. 533, comma 1 e dell'art. 192, comma 2 c.p.p.; un secondo motivo censurava la correttezza della motivazione alla base della dichiarazione di responsabilità. Questi motivi sono stati ritenuti rispettivamente indeducibili (reiterazione delle argomentazioni già disattese in appello) e generici per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Inoltre, con memoria successiva (8/4/2025) la difesa ha prodotto remissione di querela, ritualmente accettata, invocando l'estinzione del reato di truffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato indeducibile il primo motivo e generico il secondo, ma ha rilevato l'intervenuta remissione di querela accettata rispetto al reato di truffa, con conseguente estinzione del reato. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa e la condanna dell'imputato al pagamento delle relative spese processuali. Quanto al reato di sostituzione di persona, l'accertamento di responsabilità è stato ritenuto irrevocabile, ma la Corte ha annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per la determinazione della pena. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile per le parti non annullate.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Reato contestato (truffa); la Corte ritiene che la motivazione di merito avesse esplicitato gli elementi costitutivi, ma il reato è poi estinto per remissione di querela

  • art. 494 cod. pen.

    Reato contestato (sostituzione di persona); la responsabilita rimane irrevocabile ma il trattamento sanzionatorio e rinviato per la determinazione della pena

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: la Corte ha ritenuto indeducibile la censura perché mera reiterazione degli argomenti già disattesi in appello

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 533 per criticare la motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito corretta e non viziata

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il secondo motivo è stato giudicato generico e indeterminato per carenza dei requisiti di specificazione richiesti da questa norma, impedendo il sindacato di legittimità

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso di cassazione estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto

  • Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326

    Ulteriore precedenza giurisprudenziale confermante che la remissione di querela estingue il reato anche se il ricorso di legittimità è in corso e può prevalere su questioni di inammissibilità

Massime di principio

  • La Cassazione non ammette motivi che siano mera ripetizione di argomentazioni già svolte in sede di appello; tali motivi sono indeducibili.
  • I motivi di ricorso devono rispettare i requisiti di specificazione dell'art. 581 c.p.p.; la mancanza di elementi indicativi rende il motivo generico e inammissibile.
  • La remissione di querela, se intervenuta e accettata mentre il ricorso è pendente, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità, prevalendo anche su questioni di inammissibilità.
  • L'estinzione del reato per remissione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato estinto.
  • Se la responsabilità su altri capi è irrevocabile, la Cassazione può annullare solo il profilo sanzionatorio e rinviare alla Corte territoriale per la determinazione della pena.
  • Pur con l'estinzione del reato, il giudice può comunque pronunciare sul pagamento delle spese processuali secondo quanto ritenuto applicabile.

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