Sentenza n. 4968/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3643/2025 del 12/05/2025 del Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 15 maggio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, titolare di incarichi di supplenza, a fruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle stesse condizioni dei docenti a tempo indeterminato, per quattro annualità, ordinando al Ministero l’emissione dei relativi buoni elettronici oltre agli interessi dalla data del diritto all’accredito fino al saldo. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996, il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, l’attribuzione della Carta per complessivi euro 2.000,00, il riconoscimento degli interessi e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza contestare specificamente l’inadempimento né dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l’inottemperanza del Ministero. Ha ritenuto sufficiente, per il creditore che agisce in executivis, la prova del titolo giudiziale e l’allegazione dell’inadempimento; spetta invece al debitore provare il fatto estintivo, quale l’avvenuto adempimento. Nel caso concreto erano provati la notifica del titolo in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996 e l’assenza di prova dell’esecuzione da parte del Ministero, sicché il giudice ha applicato anche il principio di non contestazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente per le quattro annualità riconosciute, con emissione di buoni da euro 500,00 per ciascun anno e pagamento degli interessi già previsti dal titolo. Ha escluso gli interessi nella misura maggiorata dell’art. 1284, comma 4, c.c., poiché il titolo si riferiva genericamente agli interessi legali e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il comando giudiziale. Ha inoltre escluso una distinta pronuncia sugli interessi legali ordinari, già riconosciuti dalla sentenza ottemperanda dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza al saldo, per evitare duplicazioni. È stato nominato commissario ad acta, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; il compenso commissariale, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza al giudicato.
art. 14 l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche, quale condizione di procedibilità dell’azione esecutiva e di ottemperanza.
Trova applicazione per gli interessi legali già riconosciuti dal titolo, secondo quanto disposto dalla sentenza ottemperanda.
La misura degli interessi prevista per il periodo successivo alla domanda giudiziale non può essere applicata in sede di ottemperanza se il titolo ha riconosciuto genericamente gli interessi legali senza uno specifico accertamento sulla spettanza del maggior saggio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale, il creditore deve provare il titolo della pretesa e può limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta all’amministrazione debitrice provare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo.
- La mancata contestazione specifica, da parte dell’amministrazione resistente, dei fatti allegati dal ricorrente e la mancata prova dell’adempimento consentono al giudice dell’ottemperanza di ritenere provata l’inottemperanza in applicazione del principio di non contestazione.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, previsto dall’art. 14 l. 669/1996, integra una condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a dare esecuzione al comando contenuto nel titolo giudiziale e non può integrarlo riconoscendo una misura degli interessi diversa o maggiore rispetto a quella risultante dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza ottemperanda.
- Quando il titolo giudiziale ha già riconosciuto gli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al saldo, il giudice dell’ottemperanza non può riconoscere nuovamente gli stessi interessi, dovendosi evitare ogni duplicazione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
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