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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36871/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. con applicazione della pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione ex art. 629 c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art. 393 c.p. Il testo riferisce che la minaccia aveva ad oggetto il pagamento di interessi usurari, ma non fornisce ulteriori dettagli fattuali né la pena applicata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In base all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l’erronea qualificazione del fatto è deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento soltanto quando sia palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione e l’errore emerga con indiscussa immediatezza. Nel caso concreto, dall’imputazione e soprattutto dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta una manifesta erroneità della qualificazione come estorsione, tenuto conto della minaccia diretta a ottenere il pagamento di interessi usurari. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione.

    Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la doglianza relativa all’erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l’errore sia immediatamente evidente e la qualificazione risulti palesemente eccentrica rispetto alla contestazione; non è sufficiente denunciare un errore valutativo in diritto non evidente dal capo d’imputazione.

  • art. 629 c.p.

    Orbene, nel caso di specie, dall'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non emerge la manifesta erroneità della valutazione compiuta dal GUP in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione avuto riguardo alla esercitata minaccia avente ad oggetto il pagamento di interessi usurari.

    La qualificazione come estorsione non è manifestamente erronea, ai fini del limitato sindacato consentito in cassazione contro il patteggiamento, quando la contestazione e la motivazione si riferiscono a una minaccia diretta a ottenere il pagamento di interessi usurari.

  • art. 393 c.p.

    Con un unico motivo contesta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art.629 cod. pen., anzichè ai sensi dell’art. 393 cod. pen.

    La norma è indicata come qualificazione alternativa sostenuta dal ricorrente; la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ma ritiene che la prospettazione non dimostri una manifesta eccentricità della qualificazione accolta.

  • art. 444 c.p.p.

    1. XXXXXXXX XXXXX impugna la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria indicata in epigrafe pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è pronunciata secondo il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti; il testo non formula ulteriori principi autonomi sull’art. 444 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile soltanto quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione; la censura non è ammissibile se richiede una valutazione giuridica non evidente dalla contestazione.
  • La qualificazione come estorsione non è manifestamente erronea, nel limitato controllo consentito contro una sentenza di patteggiamento, quando il fatto contestato comprende una minaccia diretta a ottenere il pagamento di interessi usurari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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