Cassazione Penale, Sentenza n. 09117/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura in data 19/06/2025. La richiesta di sospensione era basata sull'applicazione dell'art. 656 comma 5 c.p.p., attinente ai condannati tossicodipendenti con pena inferiore a sei anni che stanno seguendo un programma terapeutico (artt. 90 e 94 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente sosteneva che il pubblico ministero aveva omesso l'obbligo di sospendere l'esecuzione e aveva trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza; contestava altresì che la decisione del giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile l'istanza fosse erronea, perché la questione attiene alla legittimità dell'ordine di esecuzione e alla corretta applicazione delle disposizioni sulla sospensione, ambito di competenza del giudice dell'esecuzione (anche per via analogica ex art. 670 c.p.p.), e non di esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione di Napoli Nord. Il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione e verificare la legittimità dell'ordine e la corretta applicazione dell'art. 656 c.p.p., invece di dichiararne l'inammissibilità e trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha richiamato il principio per cui il pubblico ministero è obbligato a sospendere l'esecuzione quando ricorrono i presupposti di legge e che, in caso di mancata sospensione, il rimedio è l'opposizione al giudice dell'esecuzione (anche per analogia con l'art. 670 c.p.p.) per ottenere la declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen., comma 5
se la pena detentiva è inferiore agli anni sei di reclusione, nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.r. n. 309 del 1990, il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione al fine di consentire al condannato di presentare entro trenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione istanza volta ad ottenere una delle misure alternative alla detenzione
La Corte interpreta la norma come imponendo un obbligo per il pubblico ministero di sospendere l'esecuzione quando la pena è inferiore a sei anni e ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 90 e 94 d.P.R. 309/1990; la sospensione è una misura formale che consente al condannato di chiedere misure alternative entro 30 giorni.
La Corte ammette l'applicazione analogica dell'art. 670 c.p.p. per consentire all'interessato di proporre opposizione al giudice dell'esecuzione contro il mancato esercizio da parte del pubblico ministero dell'obbligo di sospendere l'ordine di esecuzione, atteso il ruolo del giudice dell'esecuzione nel controllo di legittimità dell'ordine.
Le disposizioni del d.P.R. 309/1990 disciplinano gli interventi terapeutici e le misure alternative per i tossicodipendenti; la loro richiamata applicazione è il presupposto che legittima la sospensione prevista dall'art. 656 comma 5 c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (vizi di legittimità e violazioni di legge relativi alla decisione impugnata).
art. 656 comma 9 cod. proc. pen.
Richiamata come limite e presidio al potere di sospendere, la norma delimita i casi in cui la sospensione dell'esecuzione è compatibile con ulteriori condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Quando la pena è inferiore a sei anni e ricorrono i presupposti di cui agli artt. 90 e 94 d.P.R. 309/1990, il pubblico ministero ha l'obbligo di sospendere l'ordine di esecuzione per consentire la presentazione dell'istanza per misure alternative entro 30 giorni.
- Se il pubblico ministero non sospende l'ordine di esecuzione pur sussistendo i presupposti, il rimedio praticabile è l'opposizione al giudice dell'esecuzione (anche per via analogica richiamando l'art. 670 c.p.p.) per ottenere la declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine.
- Il giudice dell'esecuzione ha competenza a esaminare la legittimità dell'ordine di esecuzione e la corretta applicazione delle disposizioni sulla sospensione; non è automatico né immediato il trasferimento della questione al Tribunale di sorveglianza senza che il giudice dell'esecuzione abbia valutato l'istanza di sospensione.
- La sospensione prevista dall'art. 656 comma 5 è di natura obbligatoria e formale: va eseguita dopo un calcolo aritmetico-formale della pena e con contestuale avviso al condannato della facoltà di richiedere la misura alternativa.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe: (1) chiedere formalmente al pubblico ministero la sospensione; (2) se il P.M. si astiene o rifiuta, proporre opposizione al giudice dell'esecuzione senza attendere la trasmissione al Tribunale di sorveglianza; (3) documentare lo status terapeutico (es. programma ASL) e la durata della pena per dimostrare i presupposti della sospensione.
- Occorre considerare i limiti previsti dal comma 9 dell'art. 656 e le eventuali cause ostative (es. recidiva o pericolo per la sicurezza) che possono legittimare il diniego di sospensione da parte del P.M. o del giudice.
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