Cassazione Civile, Ordinanza n. 20548/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento concesso da una banca estera a una società ungherese per realizzare un impianto industriale, finanziamento assicurato da SACE per il 71%. Poiché la società finanziata non ha restituito il prestito, SACE ha dovuto pagare la banca ed ha poi agito nei confronti di enti pubblici ungheresi assumendo che essi avessero rilasciato dichiarazioni idonee a integrare una garanzia per le obbligazioni della società finanziata. In primo grado e in appello si è discusso se tali dichiarazioni fossero semplici lettere di patronage deboli oppure vere e proprie obbligazioni di garanzia; in sede di rinvio, a seguito di una precedente cassazione, la Corte d'appello ha interpretato le dichiarazioni come assunzione di responsabilità per i debiti della società e ha condannato i convenuti al pagamento. Con il ricorso per cassazione gli enti ungheresi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che le lettere dovevano essere lette unitariamente e che esprimevano solo la conferma della natura pubblica della società, con garanzia subordinata a una futura privatizzazione mai avvenuta; 2) violazione degli artt. 1936 e 1937 c.c., perché mancava una chiara volontà fideiussoria e non si sarebbe potuta ravvisare una fideiussione; 3) violazione degli artt. 1938 e 1957 c.c., perché la garanzia sarebbe nulla per mancanza dell'indicazione di un massimo importo garantito; 4) violazione dell'art. 2952 c.c., poiché il diritto azionato da SACE sarebbe prescritto con decorrenza dal pagamento effettuato da SACE alla banca estera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il giudice di rinvio era vincolato dal precedente principio di diritto che imponeva di attribuire valore negoziale alle dichiarazioni degli enti ungheresi, e che, comunque, dall'interpretazione sistematica dei testi emergeva l'esplicita assunzione di una obbligazione di garanzia per i debiti della società finanziata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo nella parte in cui introduceva una questione non risultante come proposta nei gradi di merito, e comunque lo ha reputato infondato perché la garanzia era riferita a un debito determinato nel contratto di finanziamento. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, affermando che l'art. 2952 c.c. riguarda il diritto nascentе dal contratto di assicurazione, mentre SACE agiva qui sulla base delle dichiarazioni degli enti pubblici ungheresi. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il canone impone di ricercare la comune intenzione delle parti; la Corte lo richiama per escludere la lettura meramente letterale proposta dai ricorrenti e valorizzare il contenuto complessivo delle dichiarazioni.
L'interpretazione deve essere sistematica e coordinata delle clausole e delle dichiarazioni; applicando tale criterio, la Corte desume un'assunzione esplicita di garanzia.
La fideiussione presuppone una volontà di garanzia; nel caso concreto tale volontà è stata ritenuta presente nelle dichiarazioni esaminate.
La volontà di prestare fideiussione deve risultare in modo chiaro; qui la Corte ritiene che le espressioni utilizzate integrassero una garanzia diretta dei debiti.
La questione del massimo importo garantito è ritenuta inammissibile perché nuova e, comunque, infondata poiché la garanzia era riferita a un debito determinato nel contratto di finanziamento.
La norma è richiamata nel motivo sul limite temporale della garanzia, ma la Corte non accoglie la censura.
Il termine annuale di prescrizione riguarda il diritto derivante dal contratto di assicurazione; non si applica all'azione proposta da SACE sulla base delle dichiarazioni degli enti pubblici.
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte della modifica che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da un ente pubblico possono essere interpretate come assunzione negoziale di un'obbligazione di garanzia se, lette nel loro complesso e secondo il comune intento delle parti, esprimono in modo esplicito la responsabilità per i debiti altrui.
- Quando una precedente sentenza di cassazione ha enunciato un principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, quest'ultimo non può degradare il contenuto delle dichiarazioni esaminate a mere informative incompatibili con quel principio.
- L'interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- La fideiussione richiede una volontà chiara di garantire l'obbligazione altrui, ma tale volontà può risultare anche dal tenore complessivo delle dichiarazioni, senza formule sacramentali.
- La censura sulla mancanza dell'indicazione del massimale non può essere esaminata quando introduce per la prima volta una questione non trattata nei gradi di merito; in ogni caso, la garanzia non è nulla se il debito garantito è determinato o determinabile nel rapporto di base.
- L'art. 2952 c.c. disciplina la prescrizione del diritto che nasce dal contratto di assicurazione e non può essere esteso automaticamente ad azioni fondate su diverse dichiarazioni o rapporti autonomi.
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