Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40267/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello confermativa (con riduzione di pena) per due motivi: 1) nullità della decisione per omessa notificazione dell'avviso d'udienza al nuovo difensore di fiducia, avv. Carmine Di Paola, nominato e depositato in Cancelleria il 23/11/2023, sicché il giudizio di appello si è svolto con modalità cartolari senza la partecipazione del nuovo difensore; si deduce violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.; 2) vizio di qualificazione giuridica del fatto (detenzione di stupefacenti) per essere basata solo sul dato ponderale senza considerare l'assenza di strumenti per il confezionamento e senza applicare l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: dall'esame degli atti è emerso che l'avviso d'udienza del 28/05/2024 era stato notificato soltanto al difensore revocato (avv. Claudio Papagno) e non al nuovo difensore nominato e depositato in Cancelleria il 23/11/2023; la mancata notifica al difensore di fiducia tempestivamente nominato comporta nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. quando la presenza del difensore è obbligatoria e questi non ha partecipato; la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio (a diversa Sezione). Il secondo motivo è stato assorbito. La decisione è del 6 novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta quando è obbligatoria la presenza del difensore e questi non ha presenziato.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    La nullità rilevante ex art. 178 incide sulla validità del processo se la notificazione obbligatoria non è stata effettuata al difensore che avrebbe dovuto partecipare; la sentenza impugnata va annullata per il vizio così determinato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La questione relativa all'applicazione di tale comma (riguardante profili di punibilità/quantificazione per le sostanze) è stata sollevata dalla ricorrente ma non è stata decidenda in questa pronuncia (motivo assorbito), perciò la Corte non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione normativa in concreto.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 24630/2015, Maritan e succ.)

    Confermato il consolidato orientamento secondo cui la mancata comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato configura nullità assoluta e non è sanata dalla notificazione ad altro difensore.

Massime di principio

  • Se un imputato nomina un nuovo difensore e deposita l'atto in Cancelleria prima della fissazione/incardinamento dell'udienza, l'avviso d'udienza deve essere notificato a quel difensore: l'omissione può comportare nullità assoluta del procedimento di impugnazione.
  • La notifica dell'udienza ad un difensore precedentemente nominato o revocato non supplisce all'assenza della notificazione al difensore di fiducia tempestivamente nominato; la presenza del difensore di fiducia è essenziale quando obbligatoria.
  • Quando il processo d'appello si svolge in modalità cartolare senza la partecipazione del difensore effettivamente nominato, vi è forte rischio di annullamento per vizio procedurale se la notifica non è stata regolare.
  • Sulle contestazioni relative alla qualificazione della detenzione di stupefacenti (personale vs. finalità di spaccio), il mero dato ponderale è spesso insufficiente: occorrono elementi indiziari ulteriori (strumenti per il confezionamento, modalità di conservazione, frazionamento, contatti, modalità di cessione) e va valutata l'eventuale applicabilità dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; in assenza di esame di tali elementi il motivo può essere assorbito o richiedere nuovo esame in sede di rinvio.
  • In presenza di nullità assolute rilevanti il rimedio è l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio; il giudice di rinvio dovrà riesaminare sia i profili processuali sia, se necessario, quelli di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.