Cassazione Penale, Sentenza n. 36879/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza predibattimentale del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Catania dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per furto aggravato di energia elettrica, ritenendo insussistente l'aggravante relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio e, di conseguenza, necessario l'esercizio della querela. Il giudice aveva valorizzato che la sottrazione era avvenuta mediante manomissione del contatore e non con allacciamento diretto alla rete pubblica, reputando che l'energia non fosse più in transito nella rete e fosse già nella disponibilità dell'imputato. Il Procuratore generale ha proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.: l'aggravante, secondo il ricorrente, riguarda la destinazione dell'energia elettrica al pubblico servizio e non lo strumento di misurazione o la modalità tecnica della sottrazione, sicché il reato è procedibile d'ufficio. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, poiché il Procuratore della Repubblica aveva dedotto in modo espresso e inequivoco una violazione di legge, l'impugnazione della sentenza predibattimentale dovesse essere qualificata come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p. Nel merito, ha accolto il ricorso: l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. sussiste quando l'energia sottratta e le risorse destinate alla sua erogazione sono funzionali a un servizio fruibile dal pubblico, indipendentemente dal fatto che la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo o manomissione del contatore. Il furto aggravato così contestato è procedibile d'ufficio, salvo l'ipotesi di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, non ricorrente nel caso. La sentenza di non luogo a procedere è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
a mente dell’art. 554 ter cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere è appellabile dal procuratore della Repubblica e, nei limiti di cui all’art. 593 bis cod. proc. pen., dal procuratore generale presso la corte d’appello.
La sentenza predibattimentale di non luogo a procedere è impugnabile mediante appello dai soggetti e nei limiti indicati dalla norma; nel caso concreto la Corte ha poi qualificato l'impugnazione come ricorso immediato per cassazione in ragione del vizio di violazione di legge dedotto.
a mente dell’art. 554 ter cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere è appellabile dal procuratore della Repubblica e, nei limiti di cui all’art. 593 bis cod. proc. pen., dal procuratore generale presso la corte d’appello.
La norma delimita i casi in cui il Procuratore generale presso la corte d'appello può appellare la sentenza di non luogo a procedere.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Nel caso di specie, avendo il Procuratore della Repubblica fatto valere espressamente ed inequivocabilmente il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve dedursi che abbia proposto ricorso immediato per cassazione, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen.
La deduzione espressa e inequivoca di un vizio di violazione di legge consente di qualificare l'impugnazione della sentenza predibattimentale come ricorso immediato per cassazione.
Nel caso di specie, avendo il Procuratore della Repubblica fatto valere espressamente ed inequivocabilmente il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deve dedursi che abbia proposto ricorso immediato per cassazione, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen.
La Corte applica la disciplina del ricorso immediato per cassazione, riconoscendone i presupposti in presenza di una censura espressa e inequivoca di violazione di legge.
Con sentenza predibattimentale del 17/02/2026, il Tribunale di Catania dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Gaetano Amato in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per difetto di querela.
La disposizione individua il delitto di furto contestato; la decisione della Cassazione verte sulla sussistenza dell'aggravante che rende il fatto procedibile d'ufficio.
In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la ratio del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene “energia”, così come delle risorse destinate a garantirne l’erogazione, all’fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell’ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore.
L'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio ricorre quando il bene sottratto, o le risorse funzionali alla sua erogazione, sono destinati alla fruizione generale; la modalità tecnica della sottrazione, compresa la manomissione del contatore, non esclude l'aggravante.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
Il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. è procedibile d'ufficio, salvo l'ipotesi di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania, a norma dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.
In seguito all'accoglimento del ricorso immediato, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.
Massime di principio
- L'aggravante del furto relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio dipende dalla funzione del bene sottratto e dal suo nesso funzionale con l'erogazione di un servizio fruibile dal pubblico, non dall'accessibilità materiale del bene alla generalità dei consociati.
- Nel furto di energia elettrica, l'aggravante della destinazione al pubblico servizio può sussistere anche quando la sottrazione è realizzata mediante manomissione del contatore anziché mediante allacciamento abusivo alla rete: rileva la destinazione finale dell'energia e delle risorse organizzate per erogarla.
- Il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. è procedibile d'ufficio, salvo il caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede.
- La sentenza predibattimentale di non luogo a procedere può essere oggetto di ricorso immediato per cassazione quando l'impugnazione deduce in modo espresso e inequivoco un vizio di violazione di legge.
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