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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28928/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla cooperativa contributi omessi, calcolati sui compensi versati ad alcuni collaboratori per la cessione dei diritti d'autore relativi alla loro attività di arrangiatore/consulente musicale per alcune trasmissioni televisive. La Corte d'appello aveva riconosciuto dovute in parte le somme, qualificando tali collaboratori come lavoratori dello spettacolo soggetti all'iscrizione all'Enpals, in quanto appartenenti al secondo gruppo dei lavoratori dello spettacolo, cioè soggetti con qualifiche professionali generiche che svolgono attività funzionale allo spettacolo. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto, con due motivi, che: 1) i compensi percepiti da lavoratori autonomi non iscritti ad alcuna cassa previdenziale a titolo di cessione dei diritti d'autore non sarebbero soggetti a contribuzione previdenziale, neppure presso la Gestione separata, invocando anche un messaggio INPS del 2013; 2) l'art. 43, comma 3, L. n. 289/2002 escluderebbe dalla base contributiva i compensi da cessione dei diritti d'autore quando non superano il 40% degli altri compensi percepiti per prestazioni riconducibili alla stessa attività, circostanza che nel caso concreto sarebbe stata rispettata. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo però che essi non censurassero la statuizione della sentenza d'appello, ormai coperta da giudicato interno, secondo cui i collaboratori erano lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo ex Enpals, appartenenti al secondo gruppo. Di conseguenza ha escluso la pertinenza del richiamo al messaggio INPS e ha ritenuto inconferente la disciplina speciale dell'art. 43, comma 3, citata dalla ricorrente, perché applicabile solo ai lavoratori appartenenti alle categorie espressamente indicate dalla norma e non agli arrangiatori/consulenti musicali qualificati come lavoratori del secondo gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché basato su una disciplina non pertinente rispetto a soggetti già accertati come lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo; il secondo perché l'art. 43, comma 3, L. n. 289/2002 si applica solo ai lavoratori delle categorie di cui all'art. 3, primo comma, nn. 1-14, del d.lgs. C.P.S. n. 708/1947, mentre gli arrangiatori/consulenti musicali rientrano nel secondo gruppo dei lavoratori dello spettacolo e non in quelle categorie. La sentenza d'appello è stata quindi confermata nella parte in cui aveva riconosciuto dovuti i contributi pretesi dall'ente previdenziale.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, L. n. 289/2002

    "i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile."

    Norma speciale limitata ai lavoratori appartenenti alle categorie espressamente indicate; non si applica agli arrangiatori/consulenti musicali qualificati come lavoratori dello spettacolo del secondo gruppo.

  • art. 3, primo comma, numeri da 1 a 14, d.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708

    Costituisce il perimetro soggettivo di applicazione della disciplina agevolativa di cui all'art. 43, comma 3, L. n. 289/2002.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione di un soggetto come lavoratore dello spettacolo soggetto all'iscrizione al fondo previdenziale competente non è specificamente censurata, tale accertamento resta coperto da giudicato interno e preclude l'esame di censure fondate su discipline previdenziali incompatibili con quella qualificazione.
  • La disciplina che esclude dalla base contributiva una quota dei compensi per cessione dei diritti d'autore in ambito spettacolistico ha portata eccezionale e si applica solo ai lavoratori espressamente ricompresi nelle categorie normativamente indicate; non può essere estesa per analogia ad altre figure professionali dello spettacolo.
  • Per contestare validamente una pretesa contributiva occorre colpire la premessa decisiva della decisione impugnata; se il ricorso si limita a invocare norme non pertinenti rispetto alla qualificazione soggettiva già accertata, i motivi sono infondati.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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