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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11278/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento del TFR maturato come camionista alle dipendenze di una società in nome collettivo nel periodo 28/3/2008-30/12/2010. La società aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo; nel corso del giudizio di primo grado era stata cancellata dal Registro delle imprese, senza interruzione del processo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In appello, proposto dall'ex socio illimitatamente responsabile in qualità di preteso successore della società estinta, la Corte territoriale aveva riformato la decisione e rigettato la domanda del lavoratore, anche sulla base di una compensazione tra il credito da TFR e un asserito credito risarcitorio della società per abusivo utilizzo di carte carburanti e codici di attivazione. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2495 c.c., 110, 81 e 615 c.p.c., deducendo che l'appello dell'ex socio era inammissibile perché questi non aveva provato la propria legittimazione come successore della società estinta; (2) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per l'ammissione in appello di dischi cronotachigrafi non prodotti in primo grado senza prova dell'impossibilità non imputabile; (3) violazione degli artt. 1241-1252 c.c., per l'asserita illegittima compensazione impropria tra credito di lavoro e credito risarcitorio.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, assorbendo gli altri due. Richiama il principio per cui, se la cancellazione della società interviene in pendenza di giudizio e l'evento non è stato fatto constare nei modi di legge, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve provenire o essere indirizzata ai soci, ma questi devono allegare e provare la propria legitimatio ad causam quale successori della società estinta. Nel caso concreto, l'ex socio non aveva allegato né dimostrato di essere divenuto titolare del credito della società secondo le regole successorie conseguenti alla cancellazione, limitandosi alla qualità di ex socio; perciò l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. La sentenza della Corte d'appello viene cassata senza rinvio e viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ex socio. Le statuizioni del Tribunale passano in giudicato. Il resistente è condannato anche alle spese di lite del giudizio di appello e di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; in pendenza di giudizio può porsi un problema di successione dei soci, ma chi impugna o resiste in tale qualità deve provarne i presupposti.

  • art. 110 c.p.c.

    La prosecuzione o riassunzione del processo, dopo l'estinzione della società, può avvenire nei confronti o ad opera dei soci quali successori, ma la loro legitimatio ad causam va allegata e provata.

  • art. 299 c.p.c.

    L'estinzione della società in corso di giudizio integra un evento interruttivo disciplinato dalle norme sull'interruzione del processo.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Censurata l'ammissione in appello di documenti nuovi senza dimostrazione dell'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile; il motivo resta però assorbito.

  • artt. 1241-1252 c.c.

    Dedotta l'illegittimità della compensazione tra credito di lavoro e credito risarcitorio; la questione resta assorbita dall'inammissibilità dell'appello.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione dell'appellante a stare in giudizio quale successore della società estinta.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione della legittimazione processuale dell'appellante.

Massime di principio

  • Quando una società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese in pendenza di causa, il successore che prosegue o impugna il giudizio deve allegare e provare specificamente la propria legittimazione processuale e sostanziale, non essendo sufficiente la mera qualità di ex socio o liquidatore.
  • L'assenza di prova della legittimatio ad causam in capo all'impugnante determina l'inammissibilità dell'appello ed è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, poiché incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione.
  • In caso di società cancellata, chi agisce come successore deve indicare se il credito controverso gli sia stato attribuito nel bilancio finale di liquidazione oppure, se non vi sia stato inserimento, deve spiegare e documentare perché ciò non equivalga a rinuncia tacita.
  • L'accoglimento del motivo relativo al difetto originario di legittimazione dell'appellante assorbe le ulteriori censure rivolte alla decisione di merito, comprese quelle sull'ammissibilità di nuovi documenti in appello e sulla compensazione dei crediti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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