Cassazione Penale, Sentenza n. 31671/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi principali: 1) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del dolo generico (sostenendo di aver riferito circostanze apprese dal fratello Luciano e ritenute plausibili per rapporti e contesti familiari); 2) vizio di motivazione relativo al riconoscimento della recidiva nonostante la collaborazione proficua e la revoca della misura di prevenzione; 3) eccessiva severità della sanzione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il ravvedimento. In seguito sono state depositate memorie difensive e di replica che insistevano sul travisamento della prova e chiedevano l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la sua dichiarazione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che la corte territoriale, in sede di rinvio, abbia esaminato logicamente ed esaustivamente le acquisizioni processuali e abbia motivato la sussistenza del dolo, richiamando ritrattazioni, la testimonianza di Luciano Lo Giudice e altri elementi probatori che dimostrano la falsità delle accuse. La Corte ha giudicato infondati anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio: la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono stati adeguatamente motivati in ragione della personalità e della condotta dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiede la specificità dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente carenti della specificità necessaria, configurando inammissibilità
Stabilisce i motivi di impugnazione in Cassazione e l'onere di specificità; la Corte ha applicato tale previsione per dichiarare inammissibile il ricorso
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, comprese le spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in applicazione di questa norma
La fattispecie di calunnia è stata il capo d'imputazione: la condanna si è basata sulla prova della falsità delle accuse e dell'elemento soggettivo (dolo), come ricostruito dai giudici di merito
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e puntuali: le doglianze generiche o mere rielaborazioni dei fatti esaminati in sede di merito sono spesso dichiarate inammissibili
- Il sindacato di legittimità non consente di ricostruire ex novo i fatti o proporre alternative probatorie non previamente esaminate in modo argomentato nei gradi di merito
- Per il reato di calunnia è essenziale provare sia la falsità dell'accusa sia il dolo (consapevolezza dell'innocenza dell'accusato); ritrattazioni e testimonianze contrarie possono sostenere la ricostruzione della falsità
- La valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti è rimessa al giudice di merito: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la meritevolezza della valutazione discrezionale
- Le impugnative che contestano esclusivamente la valutazione della prova senza indicare elementi di travisamento specifici rischiano l'inammissibilità; bisogna indicare atti o profili probatori precisi che dimostrino l'errore
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