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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12885/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando: l'inammissibilità del primo motivo perché volto a una rivalutazione del fatto; l'infondatezza manifesta del motivo sulla prescrizione; l'inammissibilità del motivo sull'art. 131-bis c.p. perché introdotto per la prima volta in cassazione. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro responsabilità per appropriazione indebita. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ma la censura era sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, ritenuta estranea al giudizio di legittimità. Con il secondo motivo hanno eccepito la prescrizione, sostenendo che il reato si fosse consumato alla data di stipula del contratto di locazione; la Corte ha invece ritenuto che l'appropriazione indebita si fosse protratta almeno fino al 9 gennaio 2019, quando la persona offesa ebbe contezza dell'illecita apprensione dei beni, e ha calcolato il termine prescrizionale finale al 9 marzo 2027, tenendo conto anche di una sospensione di 8 mesi per rinvii d'udienza. Con il terzo motivo hanno invocato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., ma la questione era nuova, non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio, quindi inammissibile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice dell'appropriazione indebita; la Corte ribadisce che la verifica degli elementi costitutivi, in presenza di doppia conforme, non può risolversi in una nuova lettura del compendio probatorio in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata proposta in appello e non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 157 c.p.

    Applicato implicitamente per il calcolo della prescrizione, con individuazione del termine massimo di prescrizione e della sua maturazione solo al 9 marzo 2027.

  • art. 606 c.p.p.

    Evocato nei passaggi sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, nei limiti del sindacato di legittimità, che non consente una rilettura del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, specie in presenza di una doppia conforme di merito.
  • Quando la sentenza di merito ha individuato un compendio probatorio plurimo, coerente e razionale a sostegno della responsabilità, le censure che attaccano solo l'apprezzamento di fatto sono inammissibili se non evidenziano contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini della prescrizione, occorre individuare correttamente il momento consumativo del reato; se la condotta si protrae fino alla effettiva percezione dell'illecito da parte della persona offesa, il dies a quo non coincide necessariamente con la data del contratto o dell'atto originario.
  • La deduzione in cassazione di una causa di non punibilità non prospettata in appello è inammissibile quando la questione non sia rilevabile d'ufficio e richieda accertamenti devoluti al merito.
  • L'art. 131-bis c.p. non può essere invocato per la prima volta in sede di legittimità se il tema non è stato devoluto al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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