Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9167/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. per varie ragioni: 1) estinzione del reato per prescrizione, dovuta a errore materiale nella data indicata nel capo di imputazione (14/07/2017) mentre la richiesta di risarcimento era pervenuta via PEC il 14/07/2016; 2) carenza motivazionale sulla qualificazione del dolo e sulla partecipazione a titolo di concorso (contestata rivalutazione delle risultanze processuali); 3) mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione: ha accertato che la richiesta era pervenuta il 14/07/2016 (data di spedizione PEC) e non il 14/07/2017 indicato nel capo di imputazione; calcolati i termini e contando la sola sospensione dal 25/03/2020 all'11/05/2020 (47 giorni), la prescrizione è maturata il 1° marzo 2024, anteriore alla pronuncia della Corte d'appello. Quanto agli altri motivi, la Cassazione li ha ritenuti inammissibili: il secondo perché rappresentava una inammissibile rivalutazione delle prove senza confronto con le pagine della sentenza impugnata che motivavano la responsabilità; il terzo perché la corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi positivi e della gravità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata (truffa o indebita richiesta di risarcimento in ambito assicurativo); utilizzata per determinare il termine ordinario di prescrizione (sette anni e sei mesi) per il calcolo della estinzione del reato.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Disposizione che impone al giudice d'appello e alla Cassazione, quando il reato è estinto per amnistia o prescrizione e vi sia condanna a restituzioni o risarcimento, di decidere sull'impugnazione solo agli effetti civili e di esaminare compiutamente i motivi idonei ad incidere sulle statuizioni civili.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che non è possibile confermare statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato; occorre esaminare i motivi rilevanti per gli effetti civili.

  • Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017 (Ambrois)

    Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui, in caso di estinzione del reato, il giudice deve comunque esaminare i motivi di impugnazione rilevanti sotto il profilo civile.

  • Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)

    Giurisprudenza che autorizza la Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale, a esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata (verifica diretta di elementi fattuali come la data di pervenimento della PEC).

Massime di principio

  • Un errore materiale nella data indicata nel capo di imputazione può incidere sul calcolo della prescrizione: la Corte può esaminare direttamente gli atti e correggere l'errore ai fini della decorrenza del termine.
  • Se il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia di gravame, la Cassazione può annullare senza rinvio la condanna penale; tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., giudice e Cassazione devono comunque valutare i motivi rilevanti ai soli effetti civili.
  • Le impugnazioni che si limitano a una rivalutazione delle risultanze probatorie senza indicare vizi di motivazione o violazioni di diritto sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione.
  • Il rifiuto delle attenuanti generiche è legittimo se la motivazione mostra mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e manifesta l'intensità del dolo; il giudizio sulla sussistenza degli elementi positivi resta affidato al giudice del merito.
  • La data di pervenimento di una comunicazione via PEC è considerata quella di invio/trasmissione rilevante per i termini processuali; i periodi di sospensione/interruzione devono essere conteggiati con precisione poiché anche brevi differenze possono determinare l'estinzione per prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.