Cassazione Penale, Sentenza n. 9167/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. per varie ragioni: 1) estinzione del reato per prescrizione, dovuta a errore materiale nella data indicata nel capo di imputazione (14/07/2017) mentre la richiesta di risarcimento era pervenuta via PEC il 14/07/2016; 2) carenza motivazionale sulla qualificazione del dolo e sulla partecipazione a titolo di concorso (contestata rivalutazione delle risultanze processuali); 3) mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione: ha accertato che la richiesta era pervenuta il 14/07/2016 (data di spedizione PEC) e non il 14/07/2017 indicato nel capo di imputazione; calcolati i termini e contando la sola sospensione dal 25/03/2020 all'11/05/2020 (47 giorni), la prescrizione è maturata il 1° marzo 2024, anteriore alla pronuncia della Corte d'appello. Quanto agli altri motivi, la Cassazione li ha ritenuti inammissibili: il secondo perché rappresentava una inammissibile rivalutazione delle prove senza confronto con le pagine della sentenza impugnata che motivavano la responsabilità; il terzo perché la corte territoriale aveva adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti generiche sulla base della mancanza di elementi positivi e della gravità del dolo.
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata (truffa o indebita richiesta di risarcimento in ambito assicurativo); utilizzata per determinare il termine ordinario di prescrizione (sette anni e sei mesi) per il calcolo della estinzione del reato.
Disposizione che impone al giudice d'appello e alla Cassazione, quando il reato è estinto per amnistia o prescrizione e vi sia condanna a restituzioni o risarcimento, di decidere sull'impugnazione solo agli effetti civili e di esaminare compiutamente i motivi idonei ad incidere sulle statuizioni civili.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che non è possibile confermare statuizioni civili in ragione della mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato; occorre esaminare i motivi rilevanti per gli effetti civili.
Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017 (Ambrois)
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui, in caso di estinzione del reato, il giudice deve comunque esaminare i motivi di impugnazione rilevanti sotto il profilo civile.
Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)
Giurisprudenza che autorizza la Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale, a esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunciata (verifica diretta di elementi fattuali come la data di pervenimento della PEC).
Massime di principio
- Un errore materiale nella data indicata nel capo di imputazione può incidere sul calcolo della prescrizione: la Corte può esaminare direttamente gli atti e correggere l'errore ai fini della decorrenza del termine.
- Se il reato è estinto per prescrizione prima della pronuncia di gravame, la Cassazione può annullare senza rinvio la condanna penale; tuttavia, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., giudice e Cassazione devono comunque valutare i motivi rilevanti ai soli effetti civili.
- Le impugnazioni che si limitano a una rivalutazione delle risultanze probatorie senza indicare vizi di motivazione o violazioni di diritto sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione.
- Il rifiuto delle attenuanti generiche è legittimo se la motivazione mostra mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e manifesta l'intensità del dolo; il giudizio sulla sussistenza degli elementi positivi resta affidato al giudice del merito.
- La data di pervenimento di una comunicazione via PEC è considerata quella di invio/trasmissione rilevante per i termini processuali; i periodi di sospensione/interruzione devono essere conteggiati con precisione poiché anche brevi differenze possono determinare l'estinzione per prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9124/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9125/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9129/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9130/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9131/2025 del 05/03/2025
- Sentenza penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9132/2025 del 05/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →